Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

4.3 Ripercussioni per l’economia

Il servizio di ricerca gratuito delle banche, previsto dall’articolo 13 capoverso 2, comporterà per quest’ultime un certo onere supplementare, che tuttavia dovrebbe rivelarsi esiguo.

5 Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011–2015 (FF 2012 305) né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011–2015 (FF 2012 6413).

Secondo l’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), il Consiglio federale deve presentare il più tardi un anno dopo il deposito di un’iniziativa popolare formalmente riuscita il messaggio con il disegno di decreto federale (nel caso in esame entro il 19 dicembre 2015). Poiché il Consiglio federale ha deciso di presentare un controprogetto indiretto, tale termine è prorogato di sei mesi, conformemente all’articolo 97 capoverso 2 LParl. Il termine è quindi di 18 mesi dal deposito dell’iniziativa, il che corrisponde al 19 giugno 2016. Il termine per la raccomandazione di voto dell’Assemblea federale è di 30 mesi (art. 100 LParl), ossia entro il 19 giugno 2017. Tale termine può essere prorogato di un anno in caso di controprogetto diretto o indiretto.

6 Aspetti giuridici: costituzionalità e legalità

Il presente progetto non pone problemi per quanto riguarda la compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e con i diritti fondamentali.

6.1 Costituzionalità

Le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari sono stati di regola eseguiti dalle autorità tutorie o assistenziali dei Cantoni, in applicazione del diritto cantonale in materia di assistenza oppure del diritto in materia di protezione dei minori o di tutela. La nuova legge è quindi strettamente connessa all’ambito del diritto civile, settore in cui la legislazione compete alla Confederazione (art. 122 cpv. 1 Cost.). La Confederazione ha quindi la competenza di emanare norme che riguardano gli internamenti del passato, a prescindere dal fatto che la maggior parte degli internamenti amministrativi sia stata decisa ed eseguita dalle autorità cantonali e comunali. In tale contesto occorre ricordare che la riabilitazione delle persone che al tempo del nazionalsocialismo hanno aiutato i profughi (legge federale del 20 giugno 2003; RS 371) e dei volontari nella guerra civile spagnola (legge federale del 20 marzo 2009; RS 321.1) si è fondata in modo analogo sulla competenza della Confederazione in materia penale (art. 123 Cost.). Un’altra base costituzionale è costituita dall’aiuto alle vittime di reati (art. 124 Cost.), poiché alla consulenza, all’aiuto immediato e all’aiuto a più lungo termine dei consultori si applica l’articolo 2 lettere a e b LAV.

Da ulteriore base per la competenza federale può essere addotta quella inerente all’esistenza e alla natura dello Stato federale. Tale competenza è supposta nei casi in cui il disciplinamento di una materia, in base alla sua essenza, compete alla Confederazione, per cui in tale contesto si parla di competenza in virtù della struttura federalista dello Stato1. Dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il Consiglio federale si è ad esempio fondato su questa competenza inerente per il progetto sulla Fondazione Svizzera solidale (FF 2000 3455). La competenza federale inerente va tuttavia addotta con cautela2 e occorre rispettare in particolare l’autonomia organizzativa dei Cantoni. Secondo le direttive di tecnica legislativa della Confederazione, quale fondamento costituzionale della competenza federale inerente è di regola citato l’articolo 173 capoverso 2 Cost. In tale contesto va anche osserva-

1 Cfr. p. es. Peter Saladin, Kommentar aBV, art. 3, n. marg. 134

2 Cfr. R. Schweizer, St. Galler Kommentar ad art. 3 Cost, 3a ed., 2014, n. marg. 12