Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

GR fa notare che l’adempimento dei compiti da parte di Innosuisse non deve essere reso difficile da processi amministrativi e interni all’Amministrazione. Questo punto dovrà essere tenuto in particolare considerazione al momento dell’elaborazione di ulteriori basi legali.

Cpv. 1:

NE propone di integrare questo capoverso in modo da indicare che la ricerca fondata sulla scienza è determinante per l’innovazione.

A+ fa notare che una restrizione alle discipline rappresentate nelle istituzioni di ricerca delle scuole universitarie non è pertinente e chiede che la legge sia adeguata come segue: «Innosuisse è l’organo della Confederazione incaricato di incoraggiare l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline che sembrano opportune a promuovere lo sviluppo economico e sociale della Svizzera».

saguf chiede l’integrazione della ricerca interdisciplinare e transdisciplinare al fine di tenere conto al meglio del rapporto tra la scienza, la tecnologia, l’economia e la società e del legame con lo sviluppo sostenibile. La legge andrebbe integrata come segue: «Innosuisse è l’organo di promozione della Confederazione per l’innovazione fondata sulla scienza in tutti i settori della ricerca rappresentati nelle istituzioni di ricerca delle scuole universitarie […]».

Secondo SWISSMEM la formulazione della LASPI non corrisponde a quella della LPRI e ciò solleva alcune questioni. Propone pertanto di semplificare la disposizione come segue: «Innosuisse è l’organo della Confederazione per la promozione dell’innovazione».

Cpv. 2:

Il Consiglio dei PF vorrebbe inserire il nuovo strumento della promozione delle giovani leve di cui all’articolo 22 LPRI nella LASPI invece che nella LPRI.

Cpv. 4:

FR, VS, NE e GE chiedono esplicitamente che Innosuisse informi anche su programmi di promozione cantonali e intercantonali.

SWISSMEM fa notare che l’Agenzia è tenuta a informare i possibili beneficiari in merito ai programmi nel suo settore di competenza e chiede un adeguamento della legge a tale scopo: «Garantisce l’informazione adeguata in merito a programmi nazionali e internazionali nel suo settore di competenza, comprese le procedure da seguire per la presentazione delle domande».

Cpv. 6:

USS approva esplicitamente la realizzazione di programmi di promozione tematici da parte dell’Agenzia, in quanto il Consiglio federale avrebbe così l’opportunità di promuovere in modo mirato l’evoluzione necessaria a livello economico e sociale.

A+ ritiene che l’Agenzia dovrebbe realizzare i programmi di promozione tematici in autonomia, vale a dire senza ricevere l’incarico del Consiglio federale.

economiesuisse, UPS, STV, scienceindustries, SWISSMEM e SBA sottolineano invece che

l’Agenzia per la promozione dell’innovazione dovrebbe concentrarsi sui propri compiti principali. economiesuisse, UPS, scienceindustries e SWISSMEM chiedono pertanto esplicitamente che lo strumento dei programmi di promozione tematici sia limitato alle istituzioni di promozione della ricerca. L’articolo 7 capoverso 3 LPRI dovrà essere adeguato di conseguenza e l’articolo 3 capoverso 6 LASPI dovrà essere stralciato senza sostituzione.

Art. 4: Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici