Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine

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SWISSMEM si oppone chiaramente al posizionamento di Innosuisse come fornitore di prestazioni nei confronti di terzi. Prestazioni a pagamento sarebbero autorizzate solo se effettuate nel quadro di cooperazioni con altre organizzazioni di promozione che sostengono le finalità di Innosuisse. Inoltre, le prestazioni non dovrebbero limitarsi alle valutazioni, ma coprire anche l’organizzazione di eventi o la collaborazione in seno a organi strategici. Viene pertanto proposta la modifica seguente del capoverso 1: «Innosuisse può fornire prestazioni quali valutazioni di progetti d’innovazione nel quadro di cooperazioni con altre organizzazioni di promozione con sede in Svizzera o all’estero».

4.1.10 Disposizioni finali

Art. 28: Trasferimento dei rapporti di lavoro

Cpv. 1:

BE chiede cosa s’intende esattamente con la riserva concernente la nomina della direzione.

Il PS ritiene che in linea di principio il progetto non possa essere messo in discussione dal punto di vista del personale, ma critica il fatto che non sia prevista alcuna funzione di garanzia.

USS accoglie con favore il diritto al mantenimento del salario percepito per un periodo di due anni e parte dal presupposto che per il trasferimento siano applicabili le disposizioni dell’OPers sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni (art. 104-109). Questo punto andrebbe indicato in modo esplicito nella legge.

4.2 Modifica di altri atti normativi

Art. 13 LPSU: Partecipazione con voto consultivo

Lett. g:

BE propone di modificare questa disposizione in modo tale che il presidente del Consiglio dell’innovazione di Innosuisse possa rappresentare l’Agenzia con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Art. 16 LPRI: Ricerca del settore pubblico

Cpv. 3:

SWISSMEM chiede di mantenere la formulazione attuale in quanto non è sicuro che il coinvolgimento dei partner attuatori sia coperto dal testo della nuova disposizione.

BE ritiene che sia necessario rimettere in questione in modo critico la possibilità, per le istituzioni di ricerca interne all’Amministrazione federale e per i centri federali di ricerca, di candidarsi per ricevere i contributi di Innosuisse e di ottenere tali fondi.

swissuniversities mette in dubbio la legalità di questa disposizione e chiede di verificare se questa non contravvenga all’articolo 3 LSu.