Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine

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Art. 13: Indennità della Confederazione

AI chiede di introdurre un nuovo capoverso 2 che chiarisca che le indennità per la promozione dell’innovazione sono destinate esclusivamente a tale scopo e non possono costituire sovvenzioni trasversali per l’impresa.

PLR e SUP Svizzera fanno notare che il principio di annualità per le indennità dell’Agenzia non è adeguato e dovrebbe essere reso più flessibile, affinché i mezzi a disposizione possano essere impiegati in modo più efficace ed equilibrato.

Art. 14: Mezzi finanziari di terzi

Unione delle città svizzere, economiesuisse e UPS ritengono irrinunciabile che il finanziamento dell’Agenzia con mezzi finanziari di terzi non ostacoli il mandato principale dell’Agenzia (promozione dell’innovazione fondata sulla scienza nell’interesse dell’economia e della società) e non comporti distorsioni della concorrenza.

Cpv. 1:

FR, VD e CP chiedono che la nozione «mezzi finanziari di terzi» sia definita in modo chiaro e che le liberalità di terzi non siano legate a condizioni.

Per ragioni di flessibilità, A+ propone di rinunciare a una definizione giuridica dei mezzi finanziari di terzi. Il capoverso 1 andrebbe pertanto formulato come segue: «Innosuisse può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi, come ad esempio compensi per prestazioni commerciali, purché …». Il capoverso 2 va stralciato senza sostituzione.

Cpv. 2:

SWISSMEM propone di adeguare la lettera a come segue, in virtù delle restrizioni legali che inquadrano le prestazioni commerciali che l’agenzia può fornire: «compensi per prestazioni imputabili nel quadro delle cooperazioni esistenti con altre organizzazioni di promozione».

Cpv. 3:

Per BE, PS e SASSA, è importante anche la questione dell’indipendenza dell’agenzia per quanto concerne i fondi finanziari di terzi. Per tale ragione suggeriscono che il Consiglio d’amministrazione emani, oltre alle disposizioni sui mezzi finanziari di terzi, anche disposizioni volte a garantire l’indipendenza di Innosuisse o a definire le condizioni secondo cui l’Agenzia può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi. Il PS dà molta importanza al rispetto assoluto e al controllo di tale disposizione.

Art. 15: Rapporto di gestione

Cpv. 4:

Conformemente all’articolo 60 O-LPRI, secondo cui vanno definite norme per la presentazione di rapporti di attività nell’ambito dello sviluppo sostenibile, NGO chiede che il rapporto comprenda informazioni sul modo in cui Innosuisse tiene conto, nel quadro delle sue attività di promozione, degli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente.

saguf chiede che l’articolo 15 (Rapporto di gestione e comunicazione con l’opinione pubblica) sia integrato da un nuovo capoverso 5 con il tenore seguente: «Uno scambio con la popolazione avrà luogo almeno una volta all’anno nell’ambito di una manifestazione intitolata «Dialogo con Innosuisse», al fine di ottimizzare l’adeguatezza della promozione dell’innovazione».