Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine
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Art. 17: Riserve
FR, VD, CP e HES-SO accolgono con favore il fatto che Innosuisse abbia la possibilità di costituire riserve.
AI considera appropriate le disposizioni proposte in materia di riserve.
Il PPD ritiene praticabile un disciplinamento più flessibile in materia di costituzione delle riserve.
Il FNS chiede, per Innosuisse come per il fondo stesso, un disciplinamento più flessibile in materia di riserve, che permetterebbe di costituire riserve più importanti in caso di eventi particolari. In alternativa, il FNS propone l’incremento generale del limite delle riserve.
economiesuisse, UPS, scienceindustries e SBA propongono che il Consiglio federale possa autorizzare riserve più elevate in caso di partecipazioni eccezionali e puntuali della Confederazione.
economiesuisse, UPS, scienceindustries, SWISSMEM e SBA chiedono inoltre che Innosuisse possa decidere in autonomia la destinazione delle proprie riserve, vale a dire senza il consenso separato da parte del Consiglio federale, nell’ambito del limite regolamentare pari al dieci per cento dei suoi utili; l’articolo 6 capoverso 8 lettera o e l’articolo 24 capoverso 2 lettera g LASPI andrebbero adeguati di conseguenza.
Cpv. 1:
SWISSMEM preferirebbe chiaramente che l’Agenzia potesse costituire riserve più elevate, ma accetta questo limite in quanto imposto dal diritto sovraordinato, come illustrato nel rapporto esplicativo. Propone di conseguenza che tutti i mezzi finanziari di terzi (e non solo le liberalità di terzi) siano attribuiti alle riserve. Al contrario, i mezzi finanziari di terzi non andrebbero inclusi nella determinazione del limite superiore del 10 per cento.
Il Consiglio dei PF approva il fatto che l’attribuzione dei mezzi alle riserve sia chiarita, ma resta dell’opinione che un limite legale delle riserve al 10 per cento del budget annuale sia insufficiente a garantire l’indipendenza dell’Agenzia nelle sue decisioni in materia di promozione.
Cpv. 2:
A+ e actionuni ritengono che una riserva pari al 10 per cento sia insufficiente e chiedono di portare il limite per la costituzione di riserve al 20 per cento.
4.1.7 Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili
Art. 21: Ordinanza sui sussidi
A+ chiede che al Consiglio d’amministrazione sia accordata una maggiore autonomia per quanto concerne la determinazione dei contributi e propone la seguente formulazione: «Il Consiglio d’amministrazione definisce le direttive applicabili nell’ordinanza sui sussidi, segnatamente: …».
ZH, LU e HSLU fanno notare che la concessione di contributi a partner di ricerca stranieri non dovrebbe andare a scapito dei partner di ricerca svizzeri. La lettera d andrebbe pertanto completata con la menzione «nel rispetto degli interessi dei partner di ricerca svizzeri».