Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine
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Art. 17 LPRI: Centri federali di ricerca
Cpv. 6:
SWISSMEM ritiene superflua la menzione specifica dell’Agenzia, in quanto questa sarebbe compresa nell’insieme delle organizzazioni di promozione.
SUP Svizzera chiede invece di stralciare questa disposizione senza sostituzione.
Art. 19 LPRI: Promozione di progetti d’innovazione
USS chiede che la promozione dell’innovazione dia un contributo alla ristrutturazione ecosociale dell’economia. Tale aspetto andrebbe inserito nella legge come segue:
Art. 2 lett. b: «i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati a favore dell’economia, della società e dell’ambiente».
Cpv. 5: «Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 3 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse e alla ristrutturazione ecosociale dell’economia».
Inoltre, Innosuisse, in quanto organo di ricerca conformemente all’articolo 4 LPRI, deve rispettare allo stesso modo l’insieme dei principi enunciati all’articolo 6 LPRI. Ciò deve essere menzionato nella legge come segue:
Cpv. 6: «I progetti promossi devono rispettare i principi »« di cui all’articolo 6» …».
Art. 21 LPRI: Indennità per l’assistenza, la consulenza, l’accompagnamento operativo e il mentoring
ZH, Travail.Suisse e HES-SO approvano espressamente il nuovo sistema.
HK Basel e CSSI sono d’accordo con il nuovo sistema ma chiedono in aggiunta che una vasta gamma di settori specializzati sia rappresentata tra i fornitori di prestazioni qualificati.
Anche swissuniversities accoglie con favore il nuovo sistema, ma sottolinea l’importanza di prevenire i conflitti d’interesse e di armonizzare questo strumento di promozione con i sistemi regionali di promozione dell’innovazione.
Anche FR, VD e CP danno una valutazione globalmente positiva del nuovo sistema, facendo tuttavia notare che la lista dei fornitori di prestazioni qualificati deve essere trasparente, aggiornata e contenere informazioni esaustive (esperienza professionale, attestati, referenze). Dovrà inoltre essere assicurata una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche e dei vari settori di promozione. Sarà pertanto necessario garantire che le persone che desiderano figurare nella lista abbiano la possibilità di presentare la propria candidatura.
SH, SWISSMEM e swiTT approvano in linea di principio i nuovi modelli che permettono alle imprese di scegliere liberamente i fornitori di prestazioni. SH sottolinea tuttavia che il nuovo sistema porterebbe alla creazione di una lacuna finanziaria in seno all’impresa in quanto i contributi per l’accompagnamento operativo e per il mentoring verrebbero corrisposti a posteriori. Sarebbe pertanto il caso di esaminare la possibilità di un nuovo modello di finanziamento che permetta di ovviare a questa lacuna.
AG accoglie con favore la trasparenza del nuovo sistema, ma fa notare che questa potrebbe ripercuotersi negativamente sulla garanzia della qualità e sul controlling, in quanto le start-up non potrebbero valutare in modo obiettivo le prestazioni dei coach o dei mentori.
TG, Unione delle città svizzere, economiesuisse e UPS esprimono un parere critico in merito al cambiamento di sistema e chiedono di rinunciare alla modifica proposta in quanto questa genererebbe