Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine

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economiche difficili e dovrebbe peraltro soddisfare diverse condizioni, che andrebbero opportunamente inserite nella legislazione (art. 18 e 22 LPRI).

Art. 23 LPRI: Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)

Cpv. 1:

VD e CP approvano esplicitamente il disciplinamento relativo alla compensazione dei costi indiretti di ricerca.

ZH e FNS fanno notare la necessità di coordinare al meglio e sin dall’inizio i sistemi di overhead di FNS e Innosuisse e di eliminare le disparità di trattamento.

swissuniversities e HES-SO sottolineano l’importanza degli overhead per le scuole universitarie e la necessità di una compensazione dei costi reali tra i diversi tipi di scuole universitarie tenendo presenti le diverse specificità, in particolare per quanto concerne i modelli di finanziamento.

5. Altre richieste

UDC e USC suggeriscono di verificare se una fusione delle strutture e dei compiti della CTI e del FNS in un’istituzione più snella permetterebbe o meno di incrementare l’efficienza.

Il Consiglio dei PF ritiene che, in virtù della nuova struttura e della possibilità di concedere borse di studio, Innosuisse dovrebbe essere qualificata come istituzione di promozione della ricerca. Pertanto Innosuisse dovrebbe essere indicata come istituzione di promozione della ricerca all’articolo 4 lettera a numero 3 LPRI.

FR, VD, PLR, CP, A+, swissuniversities, SUP Svizzera e HES-SO sottolineano la necessità di

organizzare in modo più flessibile il finanziamento dei progetti d’innovazione e di rivedere pertanto la partecipazione ai costi del cinquanta per cento nonché il contributo finanziario fisso del partner attuatore.

FR, SH e A+ fanno notare che esigere in modo rigoroso la partecipazione a un’istituzione di ricerca sarebbe sorpassato in quanto, nel caso di ottimizzazioni di processi o prodotti particolarmente vicini alla pratica, il partner di ricerca adeguato è spesso inesistente, rendendo pertanto irrealizzabile l’opzione di un progetto CTI. Al contrario, sarebbe opportuno concepire la possibilità di un finanziamento diretto dei progetti. A tal fine bisognerebbe verificare se le PMI potrebbero, anche senza partner di ricerca, essere sostenute direttamente in modo efficiente, come in parte accade all’estero.

STV raccomanda di integrare una disposizione che preveda, in casi ben definiti, la possibilità di trasferire il controllo sull’utilizzo dei mezzi di promozione all’impresa, se questa deve produrre servizi e prodotti innovativi.

GL deplora il fatto che il progetto non indica chiaramente se esiste una possibilità di ricorso per il richiedente.

A+ presenta varie proposte concernenti gli strumenti e le modalità di promozione:

 finanziamento di una collaborazione per un periodo superiore ai due anni in casi motivati;

 garanzia dello scambio reciproco di conoscenze e informazioni tra i ricercatori e le imprese

(soprattutto per quanto concerne mercati, esperienze, situazioni di concorrenza, idee per il futuro e simili);

 sostegno in materia di trasferimento delle persone.

SH propone ulteriori misure per l’ampliamento della promozione dell’innovazione:

 costituzione di un ulteriore fondo per il finanziamento diretto di prestazioni aziendali in progetti

d’innovazione particolarmente promettenti;