Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine

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saguf raccomanda di evitare ogni rischio di una visione ristretta adottando un orientamento interno proprio e garantendo uno scambio adeguato con l’opinione pubblica. A tale scopo propone di integrare la legge come segue: «disciplina nel regolamento di organizzazione delle attività di comunicazione interna ed esterna di Innosuisse».

Art. 7: Direzione e segreteria

HK Basel e CSSI propongono di modificare l’ordine in cui gli organi dell’Agenzia sono menzionati nell’avamprogetto: Consiglio d’amministrazione – Consiglio dell’innovazione – segreteria; la segreteria avrebbe un ruolo puramente amministrativo. Solo il Consiglio d’amministrazione (strategia) e il Consiglio dell’innovazione (attribuzione dei mezzi finanziari) dovrebbero avere la facoltà e la responsabilità di prendere decisioni; anche le competenze di controllo della segreteria dovrebbero essere interamente trasferite al Consiglio d’amministrazione.

Cpv. 1:

AI chiede che le esperienze professionali nell’economia privata siano definite come condizione di eleggibilità per il direttore e per gli altri membri della direzione.

Cpv. 2:

Secondo HSLU i rinvii all’articolo 3 capoverso 4 nelle lettere b ed e non sono appropriati, in quanto tale articolo si riferisce alla promozione della presentazione delle domande e non alla decisione in merito alle domande di promozione.

SWISSMEM ritiene incomprensibile che la segreteria si occupi esclusivamente della vigilanza dell’esecuzione delle attività promosse secondo l’articolo 3 capoverso 4 e non dell’attuazione conforme al contratto di tutte le attività promosse secondo gli articoli 19 e 20 LPRI.

NGO chiede che la direzione e la segreteria decidano in merito alle domande di promozione secondo l’articolo 3 capoverso 4 tenendo esplicitamente in considerazione i principi di cui all’articolo 6 LPRI e all’articolo 60 O-LPRI.

Lett. b:

LU considera imprecisa la nozione di «domande di promozione» e propone la seguente riformulazione: «decide in merito a tutte le questioni riguardanti l’ambito dell’articolo 3 capoverso 4».

Lett. d:

GL ritiene incomprensibile che le decisioni del Consiglio dell’innovazione possano differire dalle proposte della direzione ed essere eventualmente eliminate o rinviate al Consiglio d’amministrazione, mentre la direzione esamina le condizioni formali e il Consiglio dell’innovazione prende le proprie decisioni su basi scientifiche.

HK Basel e CSSI deplorano il fatto che l’avamprogetto dia l’impressione errata che il Consiglio dell’innovazione sia integrato alla segreteria o addirittura subordinato ad essa. Dal momento che il compito della segreteria è di facilitare e rendere possibile il lavoro del Consiglio dell’innovazione, raccomanda di stralciare questa disposizione.

Art. 8: Consiglio dell’innovazione

SUP Svizzera accoglie con favore la disposizione proposta, che garantisce una struttura organizzativa snella e quindi una governance semplificata della promozione dell’innovazione.