Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 33 pagine
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FR, VD, VS, NE, GE, CP e HES-SO ritengono importante che il Consiglio d’amministrazione disciplini in modo chiaro la procedura per il trattamento delle domande di promozione (con particolare riferimento ai criteri di valutazione e all’obbligo di motivare il rifiuto di una domanda) nell’ordinanza sui sussidi.
economiesuisse, UPS, SWISSMEM e swiTT sottolineano che gli accordi concernenti la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione sono questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra i partner del progetto. La lettera f dovrebbe pertanto essere adeguata in modo che l’ordinanza sui sussidi possa disciplinare esclusivamente gli elementi essenziali degli accordi concernenti i progetti d’innovazione.
Il Consiglio dei PF chiede che le disposizioni attualmente in vigore sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione (art. 41 O-LPRI) restino invariati o siano ripresi nella LASPI o nell’ordinanza sui sussidi. Se dovesse essere necessario un disciplinamento, anche swiTT darebbe la precedenza alle disposizioni della O-LPRI attualmente in vigore.
swiTT e il Consiglio dei PF chiedono che la lettera g sia stralciata.
Art. 22: Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili
AI, USS e Travail.Suisse approvano esplicitamente il disciplinamento proposto.
VS è favorevole al rimborso in caso di sfruttamento commerciale, ma non alla partecipazione agli utili, che suggerisce di eliminare.
actionuni propone che Innosuisse debba esigere il rimborso dei mezzi in caso di somme importanti e che il rapporto investimento/rendimento sia pertinente.
FR, VD, NE, GE, STV, SWISSMEM, swiTT, HK Basel, Forum PMI, CP, swissuniversities, Consiglio
dei PF, A+ e HSLU chiedono invece di stralciare questo articolo senza sostituzione.
TI solleva forti dubbi in merito a questa disposizione e fa notare che lo Stato recupera i contributi alla promozione nel settore delle innovazioni grazie alle entrate fiscali prelevate presso i partner attuatori. Se del caso, sarebbe allora più vantaggioso obbligare i partner attuatori a stabilire la propria sede fiscale in Svizzera per un periodo da determinare.
AG ritiene che le disposizioni applicabili ai partner attuatori possano essere fonte di insicurezza e chiede di integrare disposizioni chiare nell’ordinanza sui sussidi.
SG propone che le condizioni di rimborso dei mezzi di promozione e la partecipazione agli utili siano disciplinate nella presente legge o eventualmente regolamentate da un diritto di livello superiore per tutte le istituzioni di promozione della ricerca.
ZH suggerisce di verificare se non sia il caso di stralciare questa disposizione o eventualmente di formularla in modo da non frenare l’innovazione, ma lasciando tuttavia aperto un margine di manovra per i rimborsi.
Il Consiglio dei PF chiede, nel caso in cui questa disposizione venisse mantenuta, che i partner attuatori non possano essere gravati da oneri finanziari supplementari risultanti da un rimborso o da una partecipazione agli utili e che tali oneri siano tenuti in debita considerazione a livello fiscale.