Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 33 pagine

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sono inoltre importanti datori di lavoro. Nel 2014 il settore bancario contava circa 120 000 occupati (in equivalenti a tempo pieno), pari al 3 per cento circa dell’occupazione totale. Dall’inizio della crisi, l’effettivo del personale delle grandi banche in Svizzera è leggermente diminuito, mentre presso la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) e Raiffeisen è leggermente aumentato. Complessivamente il numero degli occupati nel settore bancario è rimasto a un livello simile a quello registrato nel periodo precedente la crisi (cfr. Figura 5). Circa la metà degli occupati lavora presso banche di rilevanza sistemica. Come illustrato nel capitolo 3, è storicamente dimostrato che i costi di una crisi bancaria possono essere particolarmente elevati per la Svizzera, a causa delle dimensioni del settore bancario.

Figura 5: Occupazione nel settore bancario svizzero

Fonte: statistica dell’impiego UST, rapporti di gestione delle banche, equivalenti a tempo pieno.

Per garantire che le banche di rilevanza sistemica possano superare anche crisi rilevanti senza aiuti statali, sono necessari sufficienti cuscinetti di capitale. La calibratura delle esigenze concernenti il cuscinetto «going concern» non si discosta dai valori storici medi relativi alle perdite effettive (cfr. n. 3.1.2). Tuttavia essa non garantisce una sicurezza assoluta. Come provano le cifre del FSB, le perdite storiche più elevate registrate in situazioni di «going concern» sono state superiori sia al nuovo cuscinetto relativo al «leverage ratio» per CS e UBS (cfr. n. 1.3) sia al nuovo cuscinetto relativo agli RWA per CS e UBS, fermo restando che, in caso di perdite corrispondenti, anche le nuove esigenze minime non sarebbero state raggiunte e il «going concern» sarebbe stato messo in discussione. Inoltre, secondo il FSB, le perdite effettivamente subite potrebbero essere sottovalute nella stima delle perdite. Anche alla luce della nuova regolamentazione si deve perciò tener presente la possibilità di un caso di «gone concern». In tale contesto rivestono grande importanza il piano svizzero d’emergenza (che secondo la legge sulle banche deve garantire il mantenimento senza interruzione delle funzioni di rilevanza sistemica), la capacità globale di risanamento e liquidazione e una sufficiente capacità di «bail-in».

Nel caso di un «bail-in» si devono prevedere costi molto elevati per la ristrutturazione e la liquidazione delle funzioni che non hanno rilevanza sistemica, in particolare perché dopo una prima stabilizzazione si deve tener conto della possibilità di ulteriori misure di ristrutturazione. A causa della loro forte esposizione all’estero e delle incertezze e dei rischi ad essa connessi, per le grandi banche svizzere sono giustificate esigenze superiori in termini di «gone concern».

Nella fase di costituzione del capitale, considerato il periodo transitorio adeguato, non sono attese conseguenze negative sostanziali per l’economia svizzera. Come si evince dalla rassegna della letteratura contenuta nel capitolo 3, gli effetti negativi registrati sulla crescita sono molto modesti. I Paesi che hanno portato avanti più rapidamente la riforma del settore bancario