Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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È così chiarito che anche il versamento di una prima rendita o un aumento della rendita attuale in seguito a ricadute o conseguenze tardive comporta una riduzione se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni. In questi casi l’entità della riduzione è tuttavia calcolata come se l’infortunio fosse avvenuto al compimento dei 45 anni.

Articolo 36 Indennità per menomazione dell’integrità

Capoverso 5

L’indennità per menomazione dell’integrità è determinata in linea di principio simultaneamente alla rendita d’invalidità o al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita (art. 24 cpv. 2 LAINF). Secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAINF, il diritto nasce in caso di menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale o psichica.

Nella maggior parte dei casi le patologie dovute all’esposizione all’amianto insorgono dopo un lungo periodo di latenza durante l’età di pensionamento e il progredire della malattia incurabile non consente di terminare la cura medica per il conseguimento di una condizione stabile. Pertanto i presupposti del diritto all’indennità sanciti dalla legge sarebbero difficilmente soddisfatti. Nella DTF 113 V 224 segg. il Tribunale federale da deciso che il diritto può insorgere solo 12 mesi dopo il passaggio a una cura puramente palliativa. Dal 2006 la Suva segue una prassi più generosa versando anticipatamente alle persone affette da mesotelioma un’indennità del 40 per cento per menomazione dell’integrità sei mesi dopo il manifestarsi della malattia. Una seconda tranche del 40 per cento è versata a distanza di altri 12 mesi, se la persona malata non muore prima, come d’altronde succede spesso.

La particolare problematica delle malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto ha indotto il legislatore ad attribuire al Consiglio federale, all’articolo 24 capoverso 2 secondo periodo LAINF, la competenza di prevedere in casi particolari, segnatamente per pregiudizi alla salute provocati dall’inalazione di fibre di amianto, un momento diverso per l’insorgere del diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità. Secondo la volontà del legislatore, la deroga deve riferirsi alla componente temporale, ossia all’elemento della persistenza. In altre parole, nei casi in cui la prognosi prevede solo una breve sopravvivenza, il versamento dell’indennità per menomazione deve essere rapido e integrale, senza dover attendere un certo periodo di sofferenze continue secondo il consueto criterio della persistenza.

Di conseguenza, all’articolo 36 capoverso 5 OAINF si prevede che, in caso di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto, il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità nasce con la diagnosi medica accertata. In tal modo sono eliminate le difficoltà collegate, in un’ottica temporale, ai presupposti del diritto di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAINF. Nel caso di un mesotelioma ciò significa che con la diagnosi medica accertata è dovuta l’intera indennità per menomazione dell’integrità dell’80 per cento.

Dato che, secondo la volontà del legislatore, la soluzione speciale è limitata all’elemento temporale, gli altri presupposti del diritto a una indennità per menomazione dell’integrità devono essere comunque soddisfatti. Di conseguenza rimangono necessari il nesso causale dimostrato tra l’esposizione professionale all’amianto e l’insorgere della malattia così come il criterio della menomazione importante sancito dall’articolo 24 capoverso 1 LAINF. Nel caso di un mesotelioma queste esigenze sono chiaramente soddisfatte, mentre per altre forme di malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto occorre una verifica del singolo caso.

Articolo 38 Assegno per grandi invalidi; ammontare

Capoversi 3 e 4

Al capoverso 3 lettera c e al capoverso 4 lettera e l’elenco per la grande invalidità di grado medio e per quella di grado lieve è completato con l’«accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana» ai sensi dell’articolo 38 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201). La restrizione prevista all’articolo 38 capoverso 2 OAI nel caso di un danno riguardante unicamente la salute psichica non sarà applicata all’assicurazione contro gli infortuni. Se un danno psichico viene riconosciuto come riconducibile a un infortunio in una rigorosa valutazione delle cause, la limitazione del diritto a un assegno per grandi invalidi prevista nell’assicurazione per l’invalidità non è giustificata.

Si approfitta del completamento dell’articolo 38 OAINF per correggere errori di tecnica legislativa.