Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 100 Obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio
Capoverso 4
Nell’ambito di un nuovo infortunio sorgono spesso questioni delicate concernenti il nesso di causalità relativo al concorso di un danno preesistente dovuto a uno o più infortuni precedenti. La disposizione di cui al capoverso 4 intende garantire che l’assicurato non sia danneggiato a causa di controversie in merito all’obbligo di prestazione tra gli assicuratori infortuni coinvolti. In particolare occorre evitare che l’assicurato sia costretto ad avviare una procedura per determinare la competenza che nessuno degli assicuratori coinvolti vuole riconoscere per via delle conseguenze incerte dell’infortunio. Verso terzi, ossia nei confronti dell’assicurato, l’assicuratore che sotto il profilo temporale è più vicino all’insorgere delle conseguenze dell’infortunio è tenuto a fornire prestazioni sotto forma di prestazioni anticipate.
Articolo 103 Cooperazione degli assicuratori
L’articolo 103 vigente sanciva che gli assicuratori dovevano comunicare, oltre alle summenzionate informazioni, anche la ripartizione nel tariffario dei premi. Questa esigenza non è più opportuna da quando è stata soppressa la tariffa comune, poiché con essa è stata abolita anche la definizione dei livelli tariffari. Da quel momento gli assicuratori non sono più tenuti ad approntare livelli di tariffe unitari e in generale già oggi non li rendono più noti. La modifica del presente capoverso rappresenta quindi un adeguamento alla prassi attuale.
Articolo 108 Basi contabili
Capoverso 1
L’articolo 108 capoverso 1 vigente prevedeva che il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, potesse emanare direttive. Nel frattempo la vigilanza sugli assicuratori privati è di competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre, dal momento che le basi contabili sono vincolanti per tutti gli assicuratori, queste indicazioni costituiscono «norme di condotta» e non «direttive». «Dipartimento» è sostituito con «DFI».
Articolo 110 Dotazioni supplementari
L’articolo 110 vigente esigeva dotazioni supplementari al fine di coprire prestazioni assicurative di corta durata per infortuni già occorsi e riconosceva all’Ufficio federale della sanità pubblica e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari la facoltà di emanare direttive in materia. Queste disposizioni non sono più necessarie, perché il nuovo articolo 90 capoverso 1 LAINF prescrive il sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve e lunga durata.
Articolo 111 Riserve
L’articolo 111 sinora in vigore sanciva al capoverso 1 la costituzione di una riserva obbligatoria da alimentare ogni anno con l’uno per cento degli introiti dei premi. Il capoverso 3 dell’articolo consentiva inoltre la costituzione di riserve di compensazione facoltative. Queste disposizioni sono ormai obsolete e devono essere adeguate alle basi giuridiche modificate nell’assicurazione privata e nell’assicurazione malattie.
Gli assicuratori privati di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a soddisfano le esigenze in materia di riserve secondo l’articolo 90 capoverso 3 LAINF se ottemperano alle esigenze sui fondi propri sancite dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). La loro verifica sottostà alla vigilanza della FINMA. Per gli assicuratori di diritto pubblico di cui alla lettera b si applicano le disposizioni del rispettivo ente pubblico. Il secondo caso riguarda oggi solo due assicuratori, la Aargauische Gebäudeversicherung e la Unfallversicherung Stadt Zürich, che assicurano contro gli infortuni i dipendenti del Cantone di Argovia e della Città di Zurigo. Gli assicuratori malattie di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c quantificano i propri rischi e i fondi propri dell’assicurazione contro gli infortuni in futuro all’UFSP nell’ambito del test di solvibilità per le presta-