Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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«Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

Articolo 9 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio

Capoverso 3

Il vigente capoverso 3 diventa l’unica disposizione dell’articolo 9 con l’aggiunta del rimando all’articolo 6 capoverso 2 della legge.

Articolo 15 Trattamento in un ospedale

La modifica della terminologia utilizzata nella LAINF comporta i conseguenti adeguamenti nell’ordinanza. Nella rubrica e ai capoversi 1, 2 e 3 «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».

Articolo 16 Cambiamento del medico, del dentista, del chiropratico o dell’ospedale

Nella rubrica e nel testo la terminologia viene adeguata alla LAINF. «Stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».

Articolo 18 Assistenza e cure a domicilio

Nella rubrica e ai capoversi 1 e 2 il termine obsoleto di «cure a domicilio» è sostituito con «assistenza e cure a domicilio», come nella LAINF.

Articolo 19 Mezzi ausiliari

«Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Articolo 22 Guadagno assicurato in generale

Capoverso 4, terzo periodo

Le rendite d’invalidità e per i superstiti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono calcolate sostanzialmente in base al guadagno assicurato, che corrisponde al salario riscosso dall’assicurato durante l’anno precedente l’infortunio (art. 15 cpv. 2 LAINF). Questa disposizione presuppone tuttavia un tradizionale modello occupazionale, quindi il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni speciali per lavoratori con un impiego irregolare (art. 15 cpv. 3 lett. d LAINF).

È considerato occupato in modo irregolare chi non ha una media oraria di lavoro costante in un determinato periodo. L’articolo 22 capoverso 4 disciplina il guadagno assicurato rilevante per il calcolodella rendita di questa cerchia di persone. In caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori a un anno si presume che l’assicurato avrebbe lavorato alle stesse condizioni per l’intero anno, di conseguenza il salario riscosso in questo periodo è convertito su un intero anno (cpv. 4 secondo periodo). Il capoverso 4 terzo periodo nella versione attuale precisa che, nel caso di un’attività temporanea, la conversione è limitata alla durata prevista dell’attività.

Il Tribunale federale, nella sua sentenza DTF 138 V 106 del 15 dicembre 2011, ha fatto presente che anche sul mercato del lavoro svizzero ricorrono con sempre maggiore frequenza contratti di lavoro non standard, tra cui contratti a tempo parziale, contratti su chiamata, contratti con imprese di lavoro interinale, contratti freelance ecc. Per questi e altri rapporti di lavoro cosiddetti «atipici» il pericolo è che i dipendenti in questione siano esclusi da un’adeguata protezione assicurativa, se le prestazioni in denaro dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono calcolate in anticipo sulla base del guadagno provvisoriamente conseguito al momento dell’infortunio. Un contratto di lavoro a tempo determinato non può essere equiparato in ogni caso a un’attività temporanea secondo il capoverso 4 terzo periodo. Piuttosto il salario percepito al momento dell’infortunio deve essere stabilito per la «durata normale dell’attività» dell’assicurato determinabile in base alla sua biografia lavorativa.