Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Il testo attuale stabilisce che le tariffe di cui all’articolo 26 della legge devono essere determinate secondo i principi applicabili anche agli altri rami delle assicurazioni sociali. Il Dipartimento può emanare direttive. Con le nuove disposizioni degli articoli 13 – 13c OAM questa esigenza è soddisfatta poiché i principi tariffali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie sono dichiarati applicabili per analogia. In considerazione di queste circostanze, il capoverso 1 può essere abrogato.
Articolo 16 Guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera
Capoverso 4
L’indennità giornaliera dell’assicurazione militare è calcolata in base al guadagno assicurato. Al capoverso 4 è precisato che le indennità supplementari e gli assegni possono essere considerati. Vi sono esplicitamente menzionati gli assegni familiari e per i figli. D’altro canto, conformemente alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), l’assicurato ha diritto ad assegni familiari interi che gli vengono versati nel mese corrente e nei tre mesi successivi anche in caso di totale impedimento al lavoro. In seguito il diritto prosegue, a condizione che l’assicurato percepisca un salario soggetto all’AVS, cosa che avviene con la riscossione dell’indennità giornaliera dell’assicurazione militare.
Per evitare un sovraindennizzo dovuto alla somma degli assegni familiari e per i figli considerati nel guadagno assicurato da un lato e al pagamento integrale basato sulla LAFam dall’altro, l’articolo 16 capoverso 4 deve essere modificato in modo che gli assegni familiari e per i figli non siano considerati nel guadagno assicurato. Questa modifica comporta uno sgravio di circa 200 000 franchi l’anno per l’assicurazione militare.
Articolo 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucra-
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Capoverso 1
L'attuale articolo 20 capoverso 1 OAM stabilisce che dall’indennità giornaliera, versata a un indipendente o a una persona che non esercita un’attività lucrativa, devono essere dedotti i contributi dovuti alle assicurazioni sociali al tasso valevole per i salariati. Tuttavia, secondo l’articolo 29 capoverso 3bis LAM, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, i contributi sono interamente a carico dell’assicurazione militare se corrisponde un’indennità giornaliera. Per rispondere alla volontà del legislatore, l’articolo 20 capoverso 1 OAM deve essere modificato in modo tale che l’assicurazione militare versi, oltre all’indennità giornaliera, anche i contributi alle assicurazioni sociali prelevati sull’indennità (quota del datore di lavoro e quota del lavoratore), ad eccezione dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione.
Nella prassi l’assicurazione militare si attiene già oggi alla disposizione dell’articolo 29 capoverso 3bis LAM, di conseguenza la modifica dell’articolo 20 capoverso 1 OAM ha solo una valenza formale.
Articolo 31 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni
Capoverso 1
Il rimando all’articolo 76 LAM menzionato al capoverso 1 deve essere modificato perché la disposizione di legge non è più articolata in paragrafi.
Articolo 33 Patrocinio gratuito nella procedura amministrativa
Capoverso 4
L’articolo 33 capoverso 4 OAM stabilisce che è esclusa una restituzione da parte dell’assicurato delle spese relative di patrocinio gratuito cui avrebbe diritto.
Questa disposizione si basa sul vecchio articolo 91 LAM, abrogato con l’entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Da allora la procedura in materia di diritto delle assicurazioni sociali è disciplinata dalla LPGA, che tuttavia non contiene disposizioni sul rimborso delle spese relative al patrocinio gratuito. Ma per le procedure che non sono fissate in modo esaustivo l’articolo 55 capoverso 1 LPGA rimanda alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L’articolo 65 capoverso 4 PA sancisce che la parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati. Dal momento che la