Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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LPP che concorrono con rendite dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure con prestazioni estere analoghe. Il secondo periodo di questo capoverso precisa quali riduzioni delle prestazioni attuate al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non vanno compensate conformemente all'articolo 34a capoverso 4 LPP previsto nel quadro della revisione della LAINF.

Per due gruppi relativamente piccoli di assicurati è necessario un correttivo per evitare che il loro trattamento risulti più sfavorevole rispetto agli altri (cfr. cpv. 3 e 4).

Capoverso 3

Questo capoverso tiene conto della situazione delle persone per le quali le prestazioni del 1° pilastro sono in gran parte determinate da elementi di calcolo indipendenti dal loro reddito dell'attività lucrativa, ovvero accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali e splitting. Gli effetti di questi elementi, introdotti nel quadro della 10a revisione dell'AVS per motivi di politica sociale, non devono essere neutralizzati dal "coordinamento" con il 2° pilastro. Pertanto, al raggiungimento dell'età di pensionamento la somma tra la rendita LAINF (o la rendita LAM o una rendita estera analoga) e la rendita d'invalidità LPP ridotta (incluse le rendite per figli) deve corrispondere almeno all'importo della rendita d'invalidità LPP non ridotta (incluse le rendite per figli).

Capoverso 4

Se le prestazioni del 1° pilastro subiscono modifiche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, ad esempio perché viene meno il diritto a una rendita per figli, in linea di massima l'assicurazione contro gli infortuni ricalcola la sua rendita (cfr. art. 20 cpv. 2 LAINF). In questi casi, gli istituti di previdenza non devono dunque procedere a nuovi calcoli. Essi sono tenuti ad aumentare la quota della rendita LPP versata solo se l'assicurazione contro gli infortuni non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo di cui all'articolo 20 capoverso 1 LAINF. Questo aumento corrisponde alla riduzione della somma delle prestazioni secondo la LAVS e quelle secondo la LAINF (o la LAM) o le prestazioni estere analoghe. Ovviamente, anche nell'applicare questo articolo l'istituto di previdenza non deve versare prestazioni superiori all'importo non ridotto delle rendite d'invalidità e di quelle per figli secondo la LPP. Quanto illustrato per l'assicurazione contro gli infortuni vale anche per l'assicurazione militare, se è raggiunto l'importo massimo di cui all'articolo 40 capoverso 2 LAM e quindi le prestazioni AVS non sono compensate integralmente.

Capoverso 5

Anche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento l'assicurato rimane tenuto a fornire all'istituto di previdenza le informazioni necessarie per il coordinamento delle prestazioni.

Ripercussioni della soluzione proposta sulle prestazioni regolamentari

L'OPP 2 è un'ordinanza relativa alla LPP e, di conseguenza, per principio disciplina solo la previdenza professionale obbligatoria. Nel caso delle rendite d'invalidità, però, nei loro regolamenti numerosi istituti di previdenza definiscono le loro prestazioni diversamente dalla LPP. In particolare, molti regolamenti prevedono un sistema che consente all'assicurato di ricevere una rendita d'invalidità temporanea fino al raggiungimento dell'età di pensionamento e, parallelamente, di continuare ad alimentare un avere di vecchiaia (nel regime sovraobbligatorio), senza versare contributi, beneficiando dei corrispondenti accrediti di vecchiaia e interessi. Al raggiungimento dell'età di pensionamento si procede a un nuovo calcolo della rendita: l'avere accumulato è convertito in rendita applicando l'aliquota di conversione regolamentare, come per una "normale" rendita di vecchiaia. Trattandosi di una soluzione che deroga al sistema legale, il regolamento deve anche disciplinare l'eventualità del sovrindennizzo. Indirettamente, la pertinente disposizione dell'OPP 2 ha però ripercussioni importanti anche per questi istituti di previdenza, in quanto fissa il livello minimo delle prestazioni cui gli assicurati hanno diritto: i loro regolamenti devono pertanto garantire prestazioni almeno equivalenti.

2. Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30)