Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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Sostituzione di un termine

Concerne solo li testo tedesco.

Articolo 1 Principio

Capoverso 1

La nuova definizione del campo d’applicazione all’articolo 81 capoverso 1 LAINF deve essere ripresa nell’ordinanza.

Articolo 92 Destinazione del premio supplementare

Capoverso 1

Sebbene nel titolo dell’articolo 92 figuri il termine «destinazione» del premio supplementare, l’articolo non disciplina tale aspetto. È dunque necessario precisare che la destinazione dei premi supplementari deve basarsi sulle decisioni della commissione di coordinamento, unica autorità cui compete la facoltà di decidere in merito ai premi supplementari amministrati dalla Suva.

Capoverso 2

La nuova disposizione, secondo la quale la Suva amministra i premi supplementari su incarico della commissione di coordinamento, intende spiegare che la Suva assume una funzione esclusivamente fiduciaria. Rispetto al testo vigente, in conformità all’articolo 87 capoverso 2 LAINF, non è precisato chi ogni anno deve sottoporre per approvazione al Consiglio federale la contabilità separata tenuta dalla Suva e corredata di rapporto. Si vuole cosi creare la possibilità di definire per contratto se la Suva debba prima presentare i conti alla commissione di coordinamento, la quale sottopone per approvazione al Consiglio federale la contabilità separata che ha convalidato, oppure se i conti continuano a essere presentati al Consiglio federale direttamente dalla Suva.

Conformemente alla prassi seguita negli ultimi anni, il rapporto e la contabilità separata devono essere presentati al Consiglio federale per la fine del mese di giugno.

Capoverso 3

I dettagli dell’amministrazione fiduciaria dei premi supplementari da parte della Suva devono essere disciplinati in un contratto stipulato tra la Suva stessa e la commissione di coordinamento.

3. Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11)

Articolo 9a e articoli 13 – 13c Principi delle cure, tariffe e prezzi, calcolo dei costi e registrazioni delle prestazioni, rimunerazione delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni ospedaliere

Analogamente alla OAINF, anche nella OAM sono disciplinati i principi delle cure e dichiarati applicabili per analogia i principi per determinare le tariffe di cui agli articoli 43 e 49 LAMal. È inoltre stabilito che le strutture tariffali unitarie a livello nazionale, ad esempio TARMED nel settore ambulatoriale e SwissDRG nel settore ospedaliero, devono essere rilevanti per i contratti con il personale sanitario e gli stabilimenti destinati alle cure stazionarie. In proposito si rimanda ai commenti all’articolo 67 e agli articoli 70 – 70c OAINF.

Articolo 11 Ospedali, stabilimenti di cura e di ricovero nonché centri d’accertamento medico

Dal momento che l’articolo 22 LAM è stato modificato, all’articolo 11 OAM deve essere modificato il rimando alla legge.

Articolo 14 Coordinamento delle tariffe

Capoverso 1