Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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quote dei sinistri che gli assicuratori devono assumersi, sono noti definitivamente solo dopo il trattamento di tutti gli infortuni. La cassa suppletiva deve dunque stimare costantemente i danni complessivi di tutti gli assicuratori coinvolti. Quote degli assicuratori nei sinistri modificate a causa di nuove stime saranno regolate con pagamenti compensativi tra gli assicuratori cui provvede la cassa suppletiva. I costi annunciati alla cassa suppletiva per il trattamento dei sinistri possono comprendere solo spese amministrative allocabili, ossia attribuite direttamente ai sinistri.

Ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4 LAINF il fondo di compensazione copre il costo complessivo dei sinistri di un evento di grandi proporzioni che superi il limite per evento, quindi in particolare anche le rendite accordate a causa di questo evento e le rispettive indennità di rincaro. Ai sensi dell’articolo 90a LAINF queste ultime non possono essere assunte dal fondo di garanzia di rendite future, poiché le casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni non aderiscono a tale fondo secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera b LAINF.

Capoverso 4

Per ridurre la durata d’esercizio del fondo, la cassa suppletiva e gli assicuratori possono convenire un rimborso anticipato, definitivo dei sinistri che il fondo deve assumersi non appena abbiano potuto essere stimati in modo attendibile. Il capitale eventualmente restante allo scioglimento del fondo viene rimborsato alle aziende assicurate per gli infortuni professionali e ai loro dipendenti per gli infortuni non professionali.

Capoverso 5

Oltre ai principi stabiliti ai capoversi da 1 a 4, al capoverso 5 è sancito che la cassa suppletiva tiene una contabilità aggregata del fondo. Questa riguarda sia i premi supplementari incassati dagli assicuratori per ogni branca assicurativa sia il costo complessivo stimato individualmente dei sinistri e i pagamenti eseguiti. Inoltre, l’organizzazione del fondo di compensazione per gli eventi di grandi proporzioni e i dettagli nello svolgimento del finanziamento devono essere definiti dalla cassa suppletiva in un regolamento amministrativo. Giusta l’articolo 72 capoverso 1 LAINF il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Articolo 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

Nel vigente articolo 98 capoverso 1 OAINF si parla soltanto di un’autonomia organizzativa. L’elemento della contabilità propria non è menzionato. La questione se esistano le condizioni per una nuova unità ha acquisito una maggiore importanza negli ultimi tempi, dal momento che molti enti pubblici si riorganizzano. Una nuova unità può essere definita tale se non ci si limita a una trasformazione giuridica e a un nuovo ordinamento organizzativo di un’unità amministrativa già esistente senza che l’attività e il personale cambino, ma se alla nuova unità organizzativa creata viene attribuita per la prima volta la competenza di tenere una contabilità propria. Dove esisteva già una struttura e un’organizzazione con una contabilità propria, dal punto di vista della legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni una riorganizzazione giuridica e amministrativa non dà vita a una nuova unità. Rimane determinante se, in seguito alla ristrutturazione, viene tenuta per la prima volta una contabilità propria. Nelle sentenze del Tribunale federale del 27 marzo 2015 (8C_600/2014) e del 2 aprile 2015 (8C_601/2014 e 8C_602/2014) in re ospedali di Basilea è stata condivisa la posizione giuridica dell’UFSP in materia.

Articolo 99 Obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro

Capoverso 2

Al capoverso 2 viene sancita la prassi attuale secondo la quale, in caso di infortunio non professionale di un assicurato con più datori di lavoro, sono tenuti al rimborso soltanto gli assicuratori presso i quali esiste anche una copertura contro gli infortuni non professionali. Questo obbligo di rimborso è ora esteso all’assegno per grandi invalidi.

Capoverso 3

Il capoverso 3 disciplina la competenza dell’assicuratore, qualora essa non possa essere determinata inequivocabilmente secondo i capoversi 1 e 2. In questo caso è tenuto a fornire la prestazione l’assicuratore presso il quale è assicurato il guadagno massimo.