Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Articolo 128 Prestazioni in caso d’infortunio e malattia
Conformemente alla terminologia modificata nella legge, «stabilimento di cura» al capoverso 1 primo periodo e al capoverso 2 primo periodo è sostituito con «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 129
Al titolo ottavo dell’ordinanza sono ora raggruppate tutte le disposizioni concernenti l’assicurazione contro gli infortuni di disoccupati. A tal fine tutte le prescrizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D), ove non siano state già riprese con la revisione della LAINF, sono trasposte nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni.
Articolo 129 Importo dell’indennità giornaliera
Questa disposizione corrisponde all’articolo 5 AINF D vigente.
Titolo prima dell’articolo 130
Il titolo prima dell’articolo nella versione vigente dell’ordinanza è abrogato.
Articolo 130 Guadagno intermedio secondo l’articolo 24 LADI
I capoversi 1 – 4 corrispondono sostanzialmente all’articolo 6 AINF D vigente.
I disoccupati sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva. Se l’assicurato lavora come indipendente e consegue un guadagno intermedio, in caso di infortunio spetta esclusivamente alla Suva e a nessun altro assicuratore contro gli infortuni versare le indennità. «Assicuratore contro gli infortuni» è dunque sostituito con «Suva».
Al capoverso 5 è ripresa la vigente disposizione dell’articolo 8 AINF D concernente la disoccupazione parziale con rinvio ai capoversi 1-4 che possono essere applicati per analogia.
Articolo 131 Premi
I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche dall’articolo 10 AINF D vigente.
Capoverso 3
Le modalità di pagamento dei premi per coloro che partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l’articolo 91 capoverso 4 della legge sono disciplinate a livello di legge. L’ammontare dell’aliquota dei premi è invece stabilita all’articolo 133 capoverso 3 ed è uguale per tutte queste persone. A livello di contenuto ciò corrisponde alla disposizione vigente dell’articolo 10 capoverso 3 ultimo periodo AINF D.
Anche i capoversi 4, 5 e 6 sono ripresi invariati dall’articolo 10 AINF D.
Articolo 132 Ricorso interposto dall’Ufficio federale
Il ricorso interposto dall’Ufficio federale è ora disciplinato all’articolo 140a. L’articolo 132 è quindi abrogato.
Titolo prima dell’articolo 140a
La giurisdizione è ora disciplinata al titolo decimo dell’ordinanza.