Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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IV
Le riviste disposizioni dell’ordinanza dovranno entrare in vigore con la modifica di legge il 1° gennaio 2017.
Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
Contesto
La regolamentazione attualmente prevista in caso di sovrindennizzo (art. 34a LPP e art. 24–26 OPP 2) non tiene conto specificamente della situazione degli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento. Sin dalla sua introduzione, l'articolo 24 capoverso 2bis OPP 2 è stato inteso quale espediente temporaneo volto a impedire che in determinati casi, in seguito a un cambiamento della giurisprudenza, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento si acquisisse il diritto a rendite complessivamente superiori a qualsiasi reddito potenzialmente conseguibile prima dell'età di pensionamento. Si era previsto di rielaborare la disposizione in un secondo momento, quando fosse stata trovata una soluzione nel quadro della revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ora si tratta quindi di adeguare l'OPP 2 considerando in particolare due aspetti.
Da un lato, conformemente alla revisione della LAINF del 25 settembre 2015, in futuro una parte delle rendite LAINF subirà una determinata riduzione al raggiungimento dell'età di pensionamento. In tal modo s'intende evitare che i beneficiari di queste prestazioni usufruiscano di un trattamento chiaramente più favorevole rispetto a persone non invalide in condizioni analoghe. Le prestazioni del 2° pilastro non dovranno compensare tale riduzione, poiché altrimenti si comprometterebbe il raggiungimento dell'obiettivo della revisione della LAINF – ovvero l'eliminazione del sovrindennizzo – e si produrrebbe inoltre un travaso generale dei costi dall'assicurazione contro gli infortuni al 2° pilastro, altro effetto non auspicato. La previdenza professionale obbligatoria non dovrà però nemmeno aumentare la riduzione delle prestazioni dell'assicurato derivante dalla riduzione della rendita LAINF in età di pensionamento applicando a sua volta un'ulteriore riduzione.
Dall'altro lato, nell'ambito della summenzionata revisione della LAINF, la delega di competenze prevista all'articolo 34a LPP è stata precisata in modo sostanziale, tenendo conto del fatto che la versione vigente non soddisfa le attuali esigenze in materia di tecnica legislativa.
Articolo 24 Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
La modifica concernente le rendite LAINF non comporta alcuna necessità di coordinamento materiale con le prestazioni per i superstiti e con quelle d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Per contro, la nuova e assai più precisa formulazione della delega di competenze al Consiglio federale richiede un adeguamento della disposizione d'ordinanza. A livello di contenuto, si riprende in ampia misura la regolamentazione attuale, apportando al contempo ragionevoli precisazioni e modifiche volte a migliorare la leggibilità.
Rubrica
Si precisa che questa disposizione concerne solo la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e le prestazioni per i superstiti. Per quanto riguarda le rendite d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la revisione della LAINF giustifica l'introduzione di un articolo a sé stante.
Capoversi 1 e 2
Il contenuto della disposizione del capoverso 1 vigente è direttamente ripreso nella legge, nella nuova versione dell'articolo 34a LPP.La riformulazione dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 24 OPP 2 riprende il disciplinamento materiale dell'attuale capoverso 2. Questa nuova struttura è volta a migliorare la leggibilità. Nel quadro della presente modifica, viene chiarito esplicitamente che possono essere computate anche le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie e quelle di assicurazioni facoltative, ma in quest'ultimo caso