Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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Al fine di garantire una determinazione appropriata del salario rilevante per il calcolo della rendita, al capoverso 4 terzo periodo è aggiunto: «a condizione che in base al modello attuale o previsto della biografia lavorativa non risulti una durata normale diversa dell’attività». Di conseguenza, per calcolare la rendita sia di assicurati che al momento dell’infortunio hanno un rapporto di lavoro superiore a un anno sia di quelli con un rapporto di lavoro inferiore a un anno è rilevante la durata normale dell’attività svolta nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro. Questa durata si basa sul modello attuale o previsto della biografia lavorativa.

Articolo 25 Ammontare dell’indennità giornaliera

Capoverso 3

La disposizione riguarda l’assicurazione contro gli infortuni di disoccupati. Nella revisione dell’ordinanza le disposizioni in materia sono riunite al titolo ottavo. Il contenuto dell’articolo 25 capoverso 3 è dunque trasposto nell’articolo 129 capoverso 3. Di conseguenza il capoverso 3 vigente è abrogato.

Articolo 27 Trattenute in caso di ricovero in ospedale

Nella rubrica e al capoverso 1 (frase introduttiva) «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale» conformemente alla modifica nella LAINF.

Articolo 33a Oggetto della riduzione della rendita durante l’età di pensionamento

Con questa disposizione s’intende precisare che la riduzione deve avere luogo sull’ammontare della rendita comprese le indennità di rincaro e non sul grado d’invalidità.

Articolo 33b Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di infortuni plurimi

Capoverso 1

Le regole della riduzione si applicano anche agli infortunati plurimi con un’invalidità totale. Il capoverso 1 precisa che la riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter LAINF deve essere determinata separatamente per ogni parte della rendita. Sono rilevanti l’età dell’assicurato al momento dell’infortunio invalidante e la pertinente parte della rendita.

Capoverso 2

Se diversi infortuni invalidanti, ognuno con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, provocano un’invalidità complessiva del 40 per cento o maggiore, la determinazione dei punti percentuali della riduzione annua deve basarsi sul grado dell’invalidità effettiva ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2ter LAINF. I rispettivi punti percentuali della riduzione devono essere applicati all’intero ammontare della rendita.

Capoverso 3

Nel caso in cui, dopo più infortuni invalidanti, sia accordata per la prima volta una rendita totale, al capoverso 3 è definito, in analogia con la DTF 123 V 50, cons. 3b, che per determinare l’entità della riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter LAINF ci si deve basare soltanto sull’età dell’assicurato al momento del primo infortunio invalidante.

Articolo 33c Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

Capoverso 1

Riguardo alle disposizioni concernenti la riduzione secondo l’articolo 20 capoverso 2quater LAINF, è precisato che l’entità della riduzione si basa sul numero di anni interi dal compimento dei 45 anni fino al sopraggiungere dell’incapacità lavorativa dopo il compimento dei 60 anni che ha un effetto sulla rendita.

Capoverso 2