Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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L’articolo 72 viene suddiviso in due capoversi: il capoverso 1 disciplina gli obblighi degli assicuratori e rimane uguale dal punto di vista del contenuto, mentre al capoverso 2 sono elencati gli obblighi dei datori di lavoro. L’obbligo del datore di lavoro di trasmettere le informazioni è precisato nel senso che alla conclusione del rapporto d’impiego i lavoratori devono essere informati sulla possibilità di protrarre l’assicurazione mediante accordo. Ma perché questa possibilità, disciplinata all’articolo 3 capoverso 3 LAINF, possa realizzarsi nell’assicurazione nell’assicurazione contro gli infortuni che è caratterizzata da un’impostazione collettiva, il datore di lavoro deve fungere da «intermediario» tra l’assicuratore e gli assicurati e informare adeguatamente i propri lavoratori.

Articolo 72b Durata della funzione del Presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio di amministrazione

La durata della funzione dei membri del consiglio della SUVA (sinora consiglio di amministrazione) è ora disciplinata a livello di legge all’articolo 63 capoverso 3 LAINF. La presente disposizione può dunque essere abrogata.

Articolo 85 Aziende di lavoro temporaneo

«Intermediato» è sostituito con «fornito a prestito», che si conforma così all’espressione utilizzata nella legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11).

Articolo 93 Contratto-tipo

Il contratto-tipo è ora disciplinato a livello di legge all’articolo 59a LAINF. L’articolo 93 può essere dunque abrogato.

Articolo 95 Attribuzione ad assicuratori

Capoverso 2

Il rimando all’articolo 105 capoversi 1 e 2 della legge è abrogato, come sarebbe dovuto avvenire già con l’introduzione della LPGA. Il rimando corretto all’articolo 52 LPGA è ora ripristinato.

Articolo 95a Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzioni

Capoverso 1

Presumendo che gli assicurati, a prescindere dalla loro professione, sono colpiti da eventi di grandi proporzioni con la stessa frequenza, i supplementi di premio sono stabiliti in modo unitario, uguale per tutte le aziende, in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa. I supplementi di premio in per cento dei premi netti comporterebbero contributi più elevati al fondo da parte di aziende e assicurati in settori con rischi maggiori di infortunio, penalizzando ingiustificatamente queste aziende e gli assicurati.

I supplementi di premio devono essere stabiliti in modo da coprire i costi correnti e i pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 78 della legge. Nell’ambito del margine di oscillazione delle stime sarà rilevante il valore medio del fabbisogno.

Capoverso 2

È ipotizzabile che un evento di grandi proporzioni causi infortuni professionali e non professionali. Dal momento che, secondo l’articolo 89 LAINF, gli assicuratori tengono un conto distinto, per le due branche assicurative si applicano le rispettive soglie per un evento di grandi proporzioni ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 LAINF. Di conseguenza la cassa suppletiva può stabilire diversi supplementi di premio per le due branche assicurative.

Capoverso 3

Gli assicuratori si assumono il costo dei sinistri e del trattamento dei sinistri causati da eventi di grandi proporzioni al di sotto della soglia in quote proporzionali ai sinistri complessivi. Questi ultimi, e quindi anche le