Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Articolo 68 Ospedali e case di cura
Come nella legge, anche nell’ordinanza «stabilimento di cura» è sostituito con «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 69a
Il capitolo 1a diventa il capitolo 1b.
Articolo 70 Tariffe
Capoverso 1
Nella sentenza del 10 dicembre 2014 del Tribunale amministrativo federale (C-529/2012), nell’ambito di una procedura di fissazione delle tariffe è stato criticato che la LAINF, la LAM e la LAI non contengono indicazioni di contenuto per misurare le tariffe. Mancherebbero infatti principi generali astratti sull’ordinamento delle tariffe e sulla determinazione dei costi per l’indennizzo delle prestazioni. Appare senz’altro appropriato non calcolare le tariffe mediche nell’ambito della AINF/AM/AI secondo un modello diverso da quello del diritto tariffario nell’assicurazione malattie. Tuttavia l’ente pubblico non è libero nella tariffazione. Anche in questo ambito vigono i principi fondamentali generali dell’attività dello Stato. L’ordinamento tariffale deve poggiare su una base giuridica. La possibilità di applicare le tariffe della LAMal deve essere sancita almeno a livello di ordinanza. In base ai principi generali astratti, l’autorità inferiore potrebbe quindi stabilire mediante decisione una tariffa concreta in senso stretto, ossia l’ammontare del punto tariffale o del valore del caso base nel caso specifico concreto.
Secondo l’articolo 56 capoverso 2 LAINF il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili.
In base a questa norma che disciplina le competenze, nella OAINF sarà inserito un rimando alle disposizioni tariffali di cui all’articolo 43 capoversi 2, 3 e 4 secondo periodo nonché all’articolo 49 capoversi 1, 3, 4, 5 e 6 LAMal. Occorre esplicitare che queste disposizioni si applicano «per analogia» nell’AINF. Si intende così specificare che devono essere tenute in considerazione le differenze sistematiche tra l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione malattie.
Capoverso 2
Dal momento che l’articolo 56 capoverso 2 LAINF attribuisce al Consiglio federale la competenza di dichiarare applicabili gli ordinamenti tariffali di altri assicuratori sociali, le pertinenti disposizioni dell’articolo 43 capoverso 4 secondo periodo LAMal e dell’articolo 59c OAMal possono essere riprese anche per quanto riguarda i requisiti per le tariffe e i prezzi. Pertanto, anche nell’AINF le convenzioni tariffali devono essere stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate, nonché coprire soltanto i costi comprovati in modo trasparente e necessari per una fornitura efficiente delle prestazioni. Nell’ambito ospedaliero questa disposizione viene concretizzata all’articolo 70c capoverso 1 ultimo periodo OAINF.
Articolo 70a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
Per poter calcolare le tariffe e i prezzi secondo l’articolo 70 capoverso 2 OAINF in base a criteri di economicità, quindi nel rispetto delle condizioni di un benchmarking trasparente secondo l’articolo 70c capoverso 1 OAINF, agli ospedali e agli stabilimenti di cura che operano per l’AINF devono essere imposti gli stessi obblighi di quelli definiti nella OCPre per determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in relazione con le cure stazionarie in ospedale. Detti obblighi sono adempiuti con la delega al Consiglio federale del coordinamento degli ordinamenti tariffali di cui all’articolo 56 capoverso 2 LAINF. In mancanza di un’applicazione analoga della OCPre da parte degli ospedali e degli stabilimenti di cura secondo l’articolo 56 capoverso 1 LAINF, non sarebbe possibile coordinare gli ordinamenti tariffali nell’ottica di una valutazione dei prezzi secondo criteri identici a quelli vigenti nell’assicurazione malattie.
Il diritto di consultazione deve essere attribuito agli organi competenti della Confederazione (UFSP), all’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) e ai partner tariffali.