Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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1 Situazione iniziale

La revisione della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) è stata accolta dalle due Camere nella votazione finale del 25 settembre 2015 dopo un processo che si è protratto per diversi anni.

Dopo che il parlamento ha rinviato al Consiglio federale il progetto 1 (assicurazione contro gli infortuni e prevenzione contri gli infortuni) proposto nel messaggio del 30 maggio 2008, un messaggio addizionale gli è stato sottomesso il 19 settembre 2014 con una nuova versione del progetto 1 e delle nuove proposte di modifica del progetto 2, il quale è stato sospeso finora. Il contenuto del messaggio addizionale si basa in maniera determinante sul compromesso elaborato tra i partner sociali che gode anche del supporto degli assicuratori.

Il Parlamento ha apprezzato molto il messaggio aggiuntivo con cui gli sono state sottoposte proposte di revisione che poggiano su un ampio consenso. Di conseguenza sono state accolte quasi senza modifiche. Con queste premesse la revisione dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) si limita in sostanza a precisazioni tecniche della legge incontestate. Le novità e le modifiche a livello di ordinanza intendono migliorare e semplificare ulteriormente alcuni punti dell’applicazione del diritto in materia di assicurazioni contro gli infortuni che, fondamentalmente, ha dato buona prova.

2 Principali ambiti della revisione dell’ordinanza

- Riduzione della rendita durante l’età di pensionamento

L’articolo 22 capoverso 2ter OAINF introduce una riduzione della rendita d’invalidità, corrisposta a vita nell’assicurazione contro gli infortuni, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In questo ambito sono necessarie prescrizioni complementari per chiarire le modalità di riduzione nei casi speciali, ad esempio per un’invalidità totale, ascrivibile a infortuni plurimi invalidanti.

- Disposizioni di coordinamento nella previdenza professionale

Per evitare che le riduzioni delle rendite nell’assicurazione contro gli infortuni comportino un aumento delle prestazioni a titolo compensativo nella previdenza professionale, nell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2; RS 831.441.1) saranno emanate le pertinenti disposizioni di coordinamento.

- Assicurazione infortuni di disoccupati

La revisione della legge intende integrare nella LAINF l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. Con questo intento diverse disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D; RS 837.171) sono state trasposte nella LAINF. Al fine di garantire che l’intera branca assicurativa sia disciplinata dalla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le disposizioni rimaste nella AINF D sono integralmente trasposte nella OAINF e riunite al titolo ottavo. La AINF D può quindi essere abrogata.

- Indennità per menomazione dell’integrità

Con la revisione dell’articolo 24 capoverso 2 LAINF è stata attribuita al Consiglio federale la competenza di stabilire che, in casi speciali, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all’inalazione di fibre di amianto, il diritto nasce in un altro momento. Di conseguenza, per gli assicurati affetti da una malattia professionale provocata dall’esposizione all’amianto, il diritto alla prestazione nasce nel momento in cui viene stabilita la diagnosi.

- Tariffe mediche

Nell’ambito di una procedura di fissazione delle tariffe il Tribunale amministrativo federale, nella sua sentenza del 10 dicembre 2014 (C-529/2012), ha deciso che nelle assicurazioni sociali federali AINF/AI/AM non sono contenute prescrizioni di contenuto concernenti il calcolo delle tariffe. Se, come sembra logico, devono valere gli stessi principi che si applicano all’assicurazione malattie, questo aspetto dovrebbe essere sancito almeno a livello di ordinanza. Il Tribunale critica inoltre la mancanza di un disciplinamento da parte delle assicurazioni sociali federali AINF/AI/AM anche riguardo al grado della copertura dei costi.