Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Articolo 70b Rimunerazione delle cure ambulatoriali
Capoverso 1
Il testo dell’attuale articolo 70 capoverso 1 OAINF è completato con la menzione delle imprese di trasporto e salvataggio, e inoltre è previsto che per la rimunerazione delle cure ambulatoriali nell’AINF determinanti sono le stesse strutture tariffali uniformi a livello nazionale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie di cui all’articolo 43 capoverso 5 LAMal (ad es. TARMED). È così sancita una prassi in atto da anni.
Capoverso 2
Corrisponde al tenore dell’articolo 70 capoverso 3 OAINF vigente.
Articolo 70c Rimunerazione delle cure ospedaliere
Capoverso 1
Anche nell’ambito ospedaliero devono valere le stesse strutture tariffali uniformi a livello nazionale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 49 capoverso 1 LAMal (ad es. SwissDRG). Conformemente alla prassi attualmente seguita dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), deve essere inserito nella OAINF che per fissare la tariffa ospedaliera occorre basarsi su un benchmark. In proposito, determinante è la decisione di principio C-1698/2013 del Tribunale amministrativo federale del 7 aprile 2014 in merito all’interpretazione dell’articolo 59c capoverso 1 lettere a e b OAINF, secondo la quale nel settore stazionario non sono rilevanti i costi individuali dell’ospedale la cui tariffa è oggetto della valutazione, bensì i costi dell’ospedale i cui costi formano il benchmark. Ciò vale parimenti per i «costi della prestazione comprovati» così come per i «costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni».
Capoverso 2
La rimunerazione delle cure stazionarie in ospedale mediante importi forfettari rappresenta la regola di base. I partner tariffali possono tuttavia convenire una fatturazione separata di prestazioni diagnostiche e terapeutiche speciali. Queste prestazioni non sono dunque considerate nell’importo forfettario. Ciò consente in particolare di sgravare gli importi forfettari delle prestazioni fornite più raramente e particolarmente onerose. I costi di queste prestazioni supplementari saranno quindi addebitati solo agli assicurati cui vengono effettivamente fornite tali prestazioni.
Capoverso 3
Nell’ottica di una norma puramente dichiarativa, che rispecchia la prassi incontestata, è sancita una partecipazione del 100 per cento ai costi degli assicuratori per tutte le prestazioni nell’ambito ospedaliero nella LAINF. Si vuole così tenere conto dell’indicazione contenuta nella sentenza del 10 dicembre 2014 del Tribunale amministrativo federale (C-529/2012), secondo la quale anche il grado della copertura dei costi deve essere regolamentato in una norma generale astratta.
Capoverso 4
Per la disdetta delle convenzioni tariffali e di collaborazione si applica un termine di almeno sei mesi anche nell’ambito stazionario.
Articolo 71 Coordinamento dei tariffari
Capoverso 1
Il tenore attuale stabilisce che i tariffari di cui all’articolo 70 capoverso 1 OAINF devono essere approntati secondo i principi applicabili anche ad altre assicurazioni sociali. Il Dipartimento può emanare direttive. Con le nuove disposizioni dell’articolo 70 e degli articoli 70a – 70c OAINF questa esigenza è soddisfatta poiché sono dichiarati applicabili per analogia i principi tariffali dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. In queste circostanze il capoverso 1 può essere abrogato.