Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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Articolo 140a Ricorso interposto dall’Ufficio federale

L’articolo 140a corrisponde alla disposizione vigente dell’articolo 132. «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

Titolo prima dell’articolo 141

Le disposizioni finali sono ora al titolo undicesimo.

Articolo 147b Disposizioni transitorie

Capoverso 1

Il capoverso 2 terzo periodo delle disposizioni transitorie relative alla modifica della legge del 25 settembre 2015 contiene un’imprecisione redazionale, in quanto è scritto che la graduazione «per ogni ulteriore anno intero successivo all’ottavo anno» deve corrispondere a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto. In tal modo l’ottavo anno viene erroneamente escluso. Il legislatore intendeva tuttavia una graduazione del 20 per cento per ogni anno a partire dall’ottavo fino all’undicesimo compreso, in modo che i beneficiari di tale rendita, che raggiungono l’età pensionabile almeno dodici anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, siano soggetti all’intera aliquota di riduzione prevista dalla legge. Occorre dunque precisare che nell’ottavo anno la riduzione è del 20 per cento, nel nono anno del 40 per cento, nel decimo anno del 60 per cento e nell’undicesimo anno dell’80 per cento dell’intera riduzione.

È inoltre necessario chiarire che l’applicazione della riduzione delle rendite di invalidità, introdotta con la revisione della LAINF, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento non dipende né dal momento in cui si verifica l’infortunio (prima o dopo l’entrata in vigore della modifica di legge) né dal momento in cui è stabilita la rendita (prima o dopo l’entrata in vigore della modifica di legge). In tutti i casi è rilevante soltanto il momento del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento dopo l’entrata in vigore delle modifiche della LAINF. Se il beneficiario di una rendita raggiunge l’età ordinaria di pensionamento entro sette anni dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza, non è soggetto ad alcuna riduzione; in caso di entrata in vigore al 1° gennaio 2017 tutti i beneficiari di rendita che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro il 2023 sono esonerati da una riduzione. In seguito, in caso di pensionamento ordinario negli anni dal 2024 al 2027 si applica una riduzione graduata, poi a partire dal 2028 si applicano le disposizioni in materia di riduzioni di cui agli articoli 20 capoverso 2ter LAINF.

Capoverso 2

La riserva obbligatoria accumulata in percentuale degli introiti dei premi secondo l’articolo 111 capoverso 1 deve essere trasposta degli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera a e b della legge, vale a dire le imprese di assicurazione privata e le casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni nella nuova dotazione supplementare secondo l’articolo 90 capoverso 3 LAINF per finanziare il capitale di copertura delle rendite in caso di modifica delle basi contabili. Gli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge, vale a dire le casse malati, non necessitano questa dotazione supplementare, poiché trasferiscono l'assicurazione delle prestazioni di lungo termine alle imprese di assicurazione privata. Quindi le riserve secondo l'articolo 111 capoverso 1 delle casse malati che offrono l'assicurazione secondo la LAINF, sono trasposte nelle loro rimanenti riserve.

II

Dal momento che tutte le disposizioni che non sono già state trasposte nella modifica della LAINF sono inserite nella OAINF, l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D) può essere abrogata.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.