Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine
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Articolo 43 Calcolo delle rendite complementari
Capoversi 1, 2 e 4
Il testo dei capoversi 1, 2 e 4 deve essere adeguato alla nuova disposizione dell’articolo 31 capoverso 4bis LAINF, secondo cui per il calcolo della rendita complementare devono essere prese in considerazione anche le prestazioni equivalenti di assicurazioni sociali estere. Per motivi di chiarezza è inoltre stabilito che determinante è il tasso di cambio vigente al momento in cui le prestazioni dell’assicurazione svizzera e quelle dell’assicurazione estera concorrono per la prima volta.
Articolo 53 Notifica dell’infortunio
Capoverso 1
Come nella legge, al capoverso 1 lettera b l’espressone «stabilimento di cura» deve essere sostituito da «ospedale».
Titolo prima dell’articolo 67
Al titolo quarto «Diritto sanitario e tariffe» si trova ora il capitolo 1 «Principi delle cure».
Articolo 67 Principi delle cure
Capoverso 1
Al fine di concretizzare l’articolo 56 capoverso 1 LAINF, che stipula la collaborazione contrattuale tra gli assicuratori e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli ospedali o le case di cura, occorre precisare che l’obiettivo della collaborazione consiste nel dispensare cure sufficienti ai pazienti assicurati contro gli infortuni secondo la LAINF. Da un lato ciò dovrebbe evitare un’offerta eccedentaria di prestazioni, dall’altro conferma il principio (indirettamente) contemplato dall’articolo 56 capoverso 2 LAINF, secondo il quale le convenzioni tariffali devono essere stipulate solo con gli ospedali che sono necessari a garantire le cure. Nell’ambito ospedaliero non c’è dunque alcun obbligo di contrarre. Per i fornitori di prestazioni in ambito ambulatoriale, invece, chiunque soddisfi i requisiti può sottoscrivere la convenzione.
Dovrà essere inoltre precisato che la cura deve soddisfare anche criteri qualitativi, il che non è stato sinora esplicitamente menzionato nell’assicurazione contro gli infortuni.
Capoverso 2
Agli articoli 10 (Cura medica), 11 (Mezzi ausiliari) e 48 LAINF (Cura adeguata) sono menzionate l’adeguatezza delle cure e l’adeguatezza e la semplicità dei mezzi ausiliari, senza che questo concetto sia precisato. Pertanto, per conformarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale deve essere specificato che l’appropriatezza è espressione della proporzionalità, nel senso che le cure e i mezzi ausiliari devono essere idonei e necessari a conseguire nel singolo caso i diversi obiettivi della legge, in un rapporto ragionevole tra costo e utilità. Gli obiettivi della legge non si limitano soltanto a raggiungere condizioni di salute stabili, che consentano un reinserimento. All’articolo 21, sotto il titolo «Cura medica dopo la determinazione della rendita», sono menzionati anche altri obiettivi, ad esempio il sensibile miglioramento oppure l’impedimento mediante cure mediche di un notevole peggioramento delle condizioni di salute per gli infortunati molto gravi con una incapacità di guadagno.
Inoltre, con la definizione del termine di appropriatezza secondo il capoverso 2, viene perseguita un’armonizzazione con l’assicurazione delle cure medico-sanitarie, in quanto l’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) deve rappresentare una linea guida anche nell’assicurazione contro gli infortuni per l’assunzione di prestazioni. In altre parole, le prestazioni già esaminate nella LAMal ed escluse dall’assunzione obbligatoria con l’inserimento nell’allegato 1 OPre non saranno rimunerate neppure nell’assicurazione contro gli infortuni.
Titolo prima dell’articolo 68
Il capitolo 1 diventa il capitolo 1a con il titolo «Ospedali e personale sanitario».