Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 25 pagine

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solo se il datore di lavoro le finanzia almeno per metà. Le assicurazioni finanziate integralmente o prevalentemente dall'assicurato non devono infatti determinare una riduzione delle prestazioni LPP. La lettera a del nuovo capoverso 2 (che definisce le prestazioni non computabili) menziona esplicitamente anche le indennità in capitale e i contributi per l'assistenza.

Capoverso 2bis

Il vigente capoverso 2bis è abrogato e sostituito da una disposizione del nuovo articolo 24a coordinata con la revisione della LAINF.

Capoversi 3–5

Questi capoversi non subiscono modifiche materiali. Come in altri punti della presente modifica sono però apportate alcune precisazioni terminologiche.

Capoverso 6

Questo capoverso codifica la prassi finora definita dalla giurisprudenza.

Articolo 24a Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento

Capoverso 1

Questo capoverso definisce i casi di riduzione delle rendite d'invalidità LPP dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento da parte dell'assicurato. Per la maggior parte delle rendite d'invalidità una tale riduzione è superflua: la rendita d'invalidità secondo la LPP è calcolata in modo tale che al raggiungimento dell'età di pensionamento essa non supera quella di vecchiaia LPP prevista per una persona in condizioni analoghe che, a parità di salario assicurato, ha continuato a lavorare fino all'età di pensionamento.

Nemmeno le prestazioni concesse nel quadro del 1° pilastro dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (passaggio da una rendita AI a una di vecchiaia dell'AVS) sono più elevate di quelle previste per una persona non invalida in condizioni analoghe che ha lavorato fino all'età di pensionamento. Di conseguenza, per le persone che beneficiano esclusivamente di una rendita del 1° pilastro e di una rendita d'invalidità secondo la LPP, al raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste alcuna necessità di una riduzione volta a equiparare la loro situazione a quella dei beneficiari di una rendita di vecchiaia senza invalidità precedente. Se nell'AVS le rendite per figli, lo splitting e gli accrediti per compiti educativi possono determinare un aumento della rendita, questi elementi non risultano da un'eventuale invalidità e l'aumento di rendita che ne deriva è uguale per tutti i beneficiari. Lo stesso vale per un eventuale reddito dell'attività lucrativa conseguito dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento: anche un beneficiario di una rendita di vecchiaia potrebbe conseguirlo, parallelamente alla riscossione della sua rendita. Non sussiste pertanto alcun motivo per cui dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento le prestazioni LPP debbano essere ridotte a causa di un loro concorso con prestazioni AVS.

Per contro, se in caso d'invalidità alle prestazioni del 1° e del 2° pilastro se ne aggiungono altre, come ad esempio prestazioni in virtù della LAINF o della LAM oppure eventuali prestazioni estere analoghe, è possibile che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la somma di queste prestazioni superi l'importo della rendita di vecchiaia (comprese le rendite per figli) che percepirebbe una persona non invalida in condizioni analoghe. In questi casi è necessaria una regolamentazione in materia di riduzione delle prestazioni sia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che successivamente.

Capoverso 2

Il coordinamento tra le prestazioni LPP e quelle in virtù della LAINF non deve né compensare né aumentare la riduzione della rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o della rendita dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di pensionamento e nemmeno la riduzione di eventuali prestazioni estere analoghe. Nel caso delle rendite d'invalidità LPP, queste condizioni sono soddisfatte se per principio dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento l'istituto di previdenza continua a versare a un assicurato lo stesso importo versatogli in precedenza, conformemente al calcolo iniziale del sovrindennizzo. Gli istituti di previdenza non devono dunque procedere a nuovi onerosi calcoli nemmeno per la maggior parte delle rendite d'invalidità