Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

del requisito LCR. Lo scenario di stress della LCR non rappresenta infatti un approccio differenziato e potrebbe rivelarsi inappropriato per calcolare l’ammontare del necessario cuscinetto di liquidità in base alle attività specifiche e ai rischi di liquidità assunti da una banca. In questo caso, la banca deve inoltre assicurare con stress test interni (art. 9 OLiq) che il cuscinetto di liquidità è commisurato alle sue attività individuali. A livello di contenuti l’adeguamento degli articoli 2 e 12 non comporta alcuna modifica materiale rispetto alla normativa vigente, ma soltanto una delucidazione. In virtù della riformulazione dell’articolo 2, l’articolo 12 capoverso 2 OLiq può essere abrogato.

Considerazioni analoghe devono valere anche per il requisito NSFR, come recepito all’articolo 2 lettera b. Oltre a dover disporre di una riserva di liquidità, le banche sono tenute ad assicurare un adeguato finanziamento stabile a medio-lungo termine. Anche la NSFR costituisce un semplice metodo forfetario per delimitare le asimmetrie a livello di scadenze tra gli attivi e i passivi, ma non tiene conto in modo mirato delle attività specifiche e dei rischi di finanziamento di una banca. La struttura adeguata delle scadenze di finanziamento perseguibile a lungo termine non può orientarsi esclusivamente alla NSFR. La banca deve anche considerare la propensione individuale al rischio e il suo modello operativo.

Articolo 3

In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 OLiq, la FINMA ha già la competenza di rilevare dati ai fini del computo della NSFR in modo da preparare la sua applicazione nell’ambito di un periodo di osservazione richiesto dal Comitato di Basilea. Con l’adozione della regolamentazione materiale sulla NSFR, questa disposizione diviene superflua. In futuro saranno infatti le banche a dover comprovare l’adempimento del requisito NSFR (cfr. art. 17q P-OLiq, «Comprova del finanziamento»).

Viene invece mantenuta la competenza della FINMA che la autorizza a rilevare dati su altri indicatori; anche per motivi sistematici, tuttavia, essa trova ora collocazione all’interno di una sezione separata al termine delle esigenze qualitative e quantitative (sez. 5 art. 18a P-OLiq). Non sopraggiungono modifiche a livello di contenuti.

Articoli 4, 11 e 17f

Finora, i compiti della società di audit erano definiti nelle singole sezioni del capitolo 2. Con la revisione dell’OLiq queste norme vengono raggruppate in un’unica disposizione (cfr. sez. 6 art. 18b P-OLiq) e vengono abolite le prescrizioni attuali formulate negli articoli 4, 11 e 17f OLiq. A livello di contenuti, la nuova disposizione viene completata dai requisiti per la comprova della NSFR (art. 18b lett. b P-OLiq).

Articolo 14 cpv. 3 lett. c

L’articolo 14 capoverso 3 lettera c attribuisce alla FINMA la competenza di concedere determinate agevolazioni nell’adempimento del requisito LCR alle piccole banche delle categorie 4 e 5. Tali agevolazioni riguardano l’adempimento del requisito LCR, da un lato, a livello di singolo istituto e di gruppo finanziario, dall’altro, in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Queste agevolazioni a favore delle piccole banche devono essere valide anche per la NSFR (cfr. al riguardo art. 17h cpv. 3 P-OLiq).

Le agevolazioni proposte appaiono giustificate poiché in determinate circostanze non si pongono pericoli materiali per la detenzione della liquidità e, per le piccole banche, i costi della normativa sulla LCR e sulla NSFR prevalgono sui benefici che ne derivano. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui nelle piccole banche non esistono dipendenze determinanti tra un gruppo finanziario e il singolo istituto in relazione alla liquidità o al finanziamento a lungo termine. Oppure, sempre parlando di piccole banche, quando è garantito che le filiali di un gruppo finanziario nel caso di una crisi di liquidità continueranno a ricevere un sostegno completo alla liquidità o un finanziamento a lungo termine da parte del singolo istituto. Il sostegno delle filiali