Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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Rapporto esplicativo

concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

può derivare da un obbligo contrattuale del singolo istituto o essere indotto da motivi reputazionali. In questi casi deve essere sufficiente la comprova della liquidità a livello di gruppo finanziario.

Criteri analoghi vanno applicati anche al consolidamento delle filiali di piccole banche per il calcolo del requisito LCR a livello di gruppo finanziario. Deve competere alla FINMA stabilire in quale misura le filiali, che in relazione alla loro dimensione e al loro deflusso netto di fondi sono prive di rilevanza per l’insieme del gruppo finanziario, non debbano essere integrate nel consolidamento per il calcolo del requisito LCR a livello di gruppo finanziario. L’integrazione di filiali prive di rilevanza nel consolidamento può comportare costi elevati; per contro, gli ulteriori benefici che ne derivano per il calcolo del requisito LCR sono limitati.

Infine, la FINMA deve definire anche i casi nei quali le piccole banche con posizioni in valuta estera di rilevanza secondaria sono tenute a calcolare il requisito LCR in tutte le valute estere (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. a P-OLiq), ma non in franchi svizzeri (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b OLiq). Per le posizioni in valuta estera di rilevanza secondaria, il numeratore e il denominatore degli indicatori LCR sono simili in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Inoltre, i costi di un calcolo separato non giustificano i benefici supplementari che ne derivano.

Articolo 15b cpv. 1 lett. a

Viene abolita l’assegnazione dei prestiti dell’ESM e dell’EFSF alla categoria 2a delle HQLA. Questi prestiti dovranno poter essere conteggiati quali HQLA della categoria 1, purché vengano soddisfatti i criteri del caso. L’adeguamento viene motivato come segue:

 nel marzo del 2014 il Comitato di Basilea ha deciso di assegnare ai prestiti dell’ESM e

dell’EFSF una ponderazione del rischio dello 0 per cento ai fini della regolamentazione dei fondi propri e di ammettere questi ultimi come HQLA della categoria 1 nel quadro della normativa sulla LCR11. Sia l’UE sia gli Stati Uniti riconoscono già i prestiti dell’ESM e dell’EFSF come HQLA della categoria 1;

 l’ESM e l’EFSF hanno il compito, quali istituzioni finanziarie internazionali, di svolgere

un’azione stabilizzante all’interno del sistema finanziario. Questa funzione dovrebbe essere sostenuta da parte delle autorità nazionali di vigilanza;

 i prestiti dell’ESM devono essere trattati come i prestiti di organizzazioni equiparabili: l’ESM,

quale istituzione sovranazionale, è equiparabile all’UE e alla Banca europea per gli investimenti (European Investment Bank, EIB/BEI). I prestiti dell’UE e della BEI sono già ammessi come HQLA della categoria 1 (cfr. par. 50 schema per la LCR). Inoltre, il meccanismo di garanzia dell’ESM è equiparabile a quello della BEI, fermo restando che il gruppo di Stati che garantisce per i debiti in sospeso della BEI (tutti gli Stati UE) è più ampia rispetto al gruppo di Stati che risponde dei debiti dell’ESM (Stati euro). Tuttavia, con l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, la BEI perde il maggiore garante complementare che non fa parte dell’area euro. In tal modo si avrebbe un allineamento tra i gruppi dei garanti della BEI e dell’ESM.

Articolo 15c capoverso 5 lettere a e b

La modifica puramente linguistica della lettera a consente di chiarire che non sono richiesti riconoscimenti formali o ammissioni. Di fatto, gli attivi delle categorie 1 e 2 devono essere unicamente di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera (lett. a).

Per i titoli emessi all’estero e denominati in valuta estera che sono stati riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine le banche non devono più effettuare alcuna verifica volta ad accertare il loro riconoscimento quali HQLA anche da parte delle competenti

11 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: newsletter n. 17, marzo 2014, http://www.bis.org/publ/bcbs_nl17.htm (in inglese)