Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine
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Rapporto esplicativo
concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
giunta a scadenza. Ne consegue che ai titoli costituiti in pegno per più di un anno viene assegnato in ogni caso, a prescindere dalla loro durata residua, un fattore RSF del 100 per cento;
per le operazioni di finanziamento parzialmente garantite si deve tenere conto delle carat-
teristiche specifiche delle singole voci che le compongono. La parte garantita e quella non garantita dell’operazione devono essere assegnate, separatamente l’una dall’altra, alla pertinente categoria RSF. Se l’operazione non può essere ragionevolmente ripartita in una parte garantita e in una non garantita, si deve applicare il fattore RSF più elevato all’intera operazione;
per le operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata si ipotizza che la
durata sia superiore a un anno. A queste operazioni è quindi assegnato in ogni caso un fattore RSF del 100 per cento. Viene fatta un’eccezione se la banca è in grado di dimostrare in modo credibile alla FINMA che l’operazione senza limitazione della durata giunge a scadenza entro un anno.
Articolo 17j
L’articolo 17j disciplina il computo della NSFR per gli impegni e i crediti da operazioni su derivati. Gli impegni e i crediti da operazioni su derivati vengono calcolati, a seconda del caso, in base al valore di sostituzione negativo o positivo (Replacement Costs) dei contratti in essere (cpv. 1 e 2).
Se sussistono accordi di compensazione (Netting Agreements) che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 8 e 9 dell’allegato della normativa di Basilea sul Leverage Ratio 20, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi devono essere applicati i valori di sostituzione netti (Net Replacement Costs) (cpv. 3).
Nel computo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione (Variation Margin) devono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia (cpv. 4).
Nel computo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione positivo, a prescindere che la deduzione sia ammessa ai sensi degli standard contabili applicabili o delle prescrizioni regolamentari (cpv. 5). La deduzione è tuttavia consentita se le garanzie ricevute constano di margini di variazione (Cash Variation Margins) in contanti e le condizioni di cui al paragrafo 25 della normativa di Basilea sul Leverage Ratio sono soddisfatte.
Ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, sotto forma di titoli o altri attivi e ai contributi pagati in contanti o sotto forma di altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale viene assegnato un fattore RSF dell’85 per cento. Questo criterio non si applica quando ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati sotto forma di titoli o altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato (cfr. n. 7.1 all. 5 P-OLiq). In tal caso si applica il fattore RSF più elevato. Il Comitato di Basilea ha annunciato nello schema per la NSFR che il trattamento della sostituzione delle garanzie verrà sottoposto a ulteriore analisi, poiché le discussioni sull’argomento non erano ancora giunte al termine al momento dell’approvazione dello schema.21 Nel luglio del 2016, all’interno del documento relativo alle domande frequenti, il Comitato di Basilea ha reso noto che verrebbe mantenuto il trattamento approvato nel 2014 nell’ambito dello schema per la NSFR (un fattore RSF dell’85 % o superiore).22
20 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Consultative Document – Revisions to the Basel III leverage ratio framework, aprile 2016, http://www.bis.org/bcbs/publ/d365.pdf (documento di consultazione)
21 Cfr. par. 42 lett. a schema per la NSFR
22 Cfr. al riguardo FAQ 8 (link: http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf)