Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

nazionale, l’ammissione non sarà agganciata al criterio della liquidazione automatica di credito e impegno. Pertanto esiste il margine per ammettere ulteriori impegni e crediti interdipendenti. Il gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità ha già identificato alcuni esempi per le piccole banche orientate al mercato nazionale.

1.2.7 Agevolazioni per le piccole banche e altri adeguamenti

Il progetto, oltre a introdurre la normativa sulla NSFR, contiene anche aggiustamenti mirati dell’OLiq in relazione alle disposizioni generali, alle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità e alla LCR. Oltre ad alcuni adeguamenti redazionali e terminologici, si segnalano in particolare le agevolazioni per le piccole banche. Al proposito sono previsti gli adeguamenti e le agevolazioni seguenti:

 la FINMA acquisisce la competenza di concedere determinate riduzioni della complessità

nell’adempimento del requisito LCR alle piccole banche delle categorie 4 e 5 ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 e dell’allegato 3 OBCR. In seguito all’introduzione della LCR, il gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità ha avviato un’indagine conoscitiva tra le associazioni di banche nell’ambito della quale sono stati estrapolati i settori che creano particolari difficoltà alle piccole banche nell’adempimento del requisito LCR. Grazie a questa indagine conoscitiva, in futuro la FINMA dovrà avere la possibilità di concedere determinate agevolazioni alle piccole banche. Tali agevolazioni riguarderanno segnatamente l’adempimento del requisito LCR a livello di singolo istituto e di gruppo finanziario, il consolidamento di filiali piccole, non significative nell’ottica del gruppo nonché l’adempimento in tutte le valute estere e in franchi svizzeri. Questa competenza della FINMA dovrà avere validità non solo per la LCR, ma anche per la NSFR;

 la FINMA prevede agevolazioni per le piccole banche anche nella compilazione della com-

prova della liquidità. L’articolo 17c capoverso 1 P-OLiq conferisce alla FINMA la competenza necessaria a tal fine per le banche delle categorie 4 e 5. L’obiettivo è di mantenere gli stessi formulari per le piccole e le grandi banche. Le semplificazioni devono avvenire omettendo o eventualmente raggruppando voci del formulario come ad esempio la presentazione di singole posizioni in forma aggregata (accorpamento di categorie di controparti/raggruppamento di depositi) oppure rinunciando al rendiconto per settori specificati del formulario;

 un’ulteriore semplificazione prevede che le banche, per i titoli denominati in valuta estera

riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine, non debbano più effettuare una verifica supplementare volta ad accertare il loro riconoscimento quali HQLA anche all’estero;

 i prestiti del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (European Stability Mecha-

nism, ESM) e del Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF) non vengono più classificati perentoriamente quali HQLA della categoria 2a. In futuro, purché vengano soddisfatti i criteri per le HQLA della categoria 1, potranno essere conteggiati anche come tali;

 i compiti della società di audit che per le esigenze qualitative, la LCR e ulteriori rendiconti

erano finora stabiliti nelle sezioni di pertinenza verranno raggruppati in un’unica sezione (art. 18b P-OLiq). Non intervengono modifiche a livello di contenuti, ad eccezione del fatto che verrà incluso anche l’adempimento della NSFR il requisito NSFR è soddisfatto.