Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine
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Rapporto esplicativo
concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
schema per la LCR). Nell’attuazione della LCR in Svizzera, ai depositi di clienti che ammontano a più di 1,5 milioni viene attribuito un tasso di deflusso del 20 per cento (cfr. n. 1.2 all. 2 OLiq). Questa regola deve essere applicata anche alla NSFR. A tale scopo viene creata una categoria ASF separata (cfr. cat. ASF n. 4.1 all. 4), la quale prevede che ai depositi a vista e a termine di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi e con una durata residua inferiore a un anno venga attribuito un fattore ASF del 75 anziché del 90 per cento. Tale norma è giustificata con la propensione, constatata presso clienti privati facoltosi, a ritirare i propri depositi nelle situazioni di stress delle banche. Le esperienze raccolte nei passati eventi di stress delle banche svizzere evidenziano con chiarezza che i depositi di clienti privati facoltosi vengono ritirati più velocemente e non presentano quindi la medesima stabilità dei depositi di altri clienti al dettaglio. La propensione a ritirare i depositi da parte di clienti privati facoltosi si allinea piuttosto a quella dei clienti commerciali e dei grandi clienti. Di conseguenza, questi depositi devono poter essere conteggiati anche in minore misura nell’ASF di una banca;
nell’ambito della normativa sulla LCR è inoltre prevista la possibilità, in fase di attuazione
nazionale, di ammettere come HQLA della categoria 2 anche determinati prestiti garantiti da ipoteche (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), prestiti di imprese o azioni (cfr. par. 53 e 54 schema per la LCR). L’OLiq conferisce alla FINMA la competenza di assegnare questi ulteriori attivi alla categoria 2 (cfr. art. 15b cpv. 5 OLiq). La FINMA ha ammesso le azioni come ulteriori attivi della categoria 2 (cfr. n. marg. 133–138, circolare FINMA 2015/2). Di conseguenza, alle azioni deve essere attribuito un fattore RSF privilegiato del 50 per cento (cfr. categoria RSF n. 5.1 all. 5 P-OLiq) ma non agli altri prestiti di imprese o RMBS menzionati ai paragrafi 53 e 54 dello schema per la LCR (ai quali viene attribuito un fattore RSF dell’85 %);
nell’ambito della normativa sulla LCR è inoltre prevista l’opzione di fissare tassi di deflusso
per determinati obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi (cfr. par. 134–140 schema per la LCR). Nell’attuazione della LCR in Svizzera sono stati stabiliti tassi di deflusso per i finanziamenti di operazioni commerciali, le garanzie e i crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali come pure per gli obblighi non contrattuali (cfr. n. 9 all. 2 OLiq). Anche per queste posizioni può essere richiesta una provvista stabile nel quadro della NSFR (cfr. par. 47 schema di Basilea per la NSFR). In linea con l’attuazione della LCR, il 5, 10 o 15 per cento del valore nominale in sospeso entro sei mesi, nel periodo compreso tra sei mesi e un anno oppure più di un anno necessita di provvista stabile. Si rinuncia a un approccio retrospettivo. Gli obblighi non contrattuali, contrariamente alla LCR, non necessitano di provvista stabile.
1.2.6 Margine di discrezionalità nazionale specifico per la NSFR
Lo schema di Basilea per la NSFR prevede altri margini di discrezionalità nazionali.
Secondo il paragrafo 45 dello schema di Basilea per la NSFR, è possibile stabilire impegni e crediti interdipendenti (Interdependent Assets and Liabilities) ai quali applicare fattori RSF e ASF dello 0 per cento. La difficoltà consiste tuttavia nel trovare coppie di attività «conformi a Basilea» in grado di soddisfare i criteri fissati nello schema di Basilea per la NSFR. Tali criteri sanciscono che il credito debba liquidarsi automaticamente non appena il corrispondente impegno giunge a scadenza. Per via del rigore di queste prescrizioni, il gruppo di lavoro in materia di regolamentazione della liquidità del Comitato di Basilea (Working Group on Liquidity) non ha saputo individuare esempi ai quali sarebbe possibile applicare un fattore dello 0 per cento. Stante la situazione iniziale illustrata, la FINMA deve acquisire la competenza di stabilire gli impegni e i crediti interdipendenti tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale (art. 17p P-OLiq). Questa norma mira anzitutto alle attività di investment banking delle grandi banche. Qualora in piazze finanziarie estere determinanti si profilasse l’ammissione di impegni e crediti interdipendenti, la Svizzera dovrebbe poter fare altrettanto. In questo modo si punta a evitare svantaggi sul piano della concorrenza. Per le piccole banche orientate al mercato