Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

2.1 Adeguamenti redazionali

Nelle disposizioni generali (art. 1–4 OLiq) e nelle disposizioni relative alle esigenze qualitative per la gestione del rischio di liquidità (art. 5–11 OLiq) e le disposizioni concernenti la LCR (art. 12–18 OLiq) sono stati apportati singoli adeguamenti terminologici (cfr. segnatamente art. 14 cpv. 2 e 5, art. 15b cpv. 3, art. 18 cpv. 1 e art. 25 OLiq, che qui di seguito non verranno ulteriormente esplicitati) al fine di migliorare l’aderenza al testo originale del Comitato di Basilea e la conformità all’uso consueto del linguaggio nonché di uniformare le formule espressive. Non sopraggiungono modifiche a livello di contenuti. Di seguito sono elencati in particolare gli adeguamenti linguistici apportati:

 cambiamento della denominazione «LCR» da «quota di liquidità a breve termine» in «quota

di liquidità» (art. 12 P-OLiq): questa modifica è avvenuta di concerto con l’introduzione del nuovo termine «NSFR» («quota di finanziamento»);

 uniformazione dell’uso del termine «comprova»: il termine «documentazione» è sostituito

con «comprova», termine più specifico;

 uso esclusivo del termine «finanziamento» (cfr. art. 2, 14 cpv. 5, 17c cpv. 5, lett. b, n. 9.3.3

all. 2 P-OLiq): finora nell’OLiq è stato utilizzato sia il termine «rifinanziamento» che «finanziamento». In futuro si dovrà parlare soltanto di «finanziamento»;

 precisazione linguistica dei requisiti di presentazione: all’articolo 17e capoverso 1 OLiq si

aggiunge che gli obblighi di presentazione comprendono anche informazioni supplementari relative alla liquidità. Queste informazioni sono richieste dalla FINMA in virtù della competenza conferitale all’articolo 17e capoverso 4.

Negli allegati 2 e 3 OLiq vengono inoltre fornite precisazioni in merito alle categorie di deflusso e di afflusso:

 allegato 2, numero 8.1: la posizione «Linee di credito e di liquidità confermate e inutilizzate»

viene riformulata in «Linee di credito e di liquidità revocabili a certe condizioni e irrevocabili» e comprende ora anche le transazioni sintetiche equiparabili, al fine di poter escludere le possibilità di arbitraggio delle banche;

 allegato 2, numero 9.3.4: la posizione «Prodotti strutturati» comprende ora anche i prodotti

sintetici equiparabili che presentano caratteristiche simili ai prodotti strutturati, al fine di poter escludere le possibilità di arbitraggio delle banche;

 allegato 3, numeri 5–7: viene inserito un rimando in cui si specifica che possono essere

rilevati solo gli afflussi prospettati entro 30 giorni di calendario. Vi è inoltre l’indicazione che si possono rilevare solo gli afflussi contrattuali, ovvero nessun afflusso prospettato sulla base di ipotesi di comportamento dei clienti o delle controparti.

2.2 Esigenze qualitative e LCR

Articoli 2 e 12

I principi enunciati all’articolo 2 vengono riformulati ai fini di una migliore differenziazione tra le misure a breve termine (detenzione di una riserva di liquidità durevolmente sufficiente) e le misure a lungo termine (volte a prevenire un’eccessiva trasformazione delle scadenze o a garantire una provvista stabile a lungo termine delle posizioni attive e fuori bilancio).

Nel diritto vigente, l’obbligo delle banche di detenere una riserva di liquidità sufficiente è sancito sia all’articolo 2 capoverso 2 e sia all’articolo 12 capoverso 2. Dalla nuova formulazione dell’articolo 2 si evince con maggior chiarezza che l’obbligo delle banche di detenere in ogni momento una riserva di liquidità durevolmente sufficiente non si esaurisce con l’adempimento