Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine
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Rapporto esplicativo
concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato
Per quanto concerne il diritto comparato, di seguito si illustrano le peculiarità di attuazione nell’UE. L’attuazione segue il medesimo principio di quella in Svizzera (cfr. n. 1.2.3). Il 23 novembre 2016 l’UE ha pubblicato le proposte del CRR e della CRD rielaborati9, che stabiliscono l’attuazione della NSFR all’interno dell’UE. Perciò in linea di principio l’attuazione a livello europeo deve allinearsi a quella dello standard di Basilea. Analogamente a quanto avviene in Svizzera, anche nell’UE si considerano le peculiarità del proprio mercato delle banche e dei capitali.
L’UE prevede una regolamentazione speciale per i titoli di credito coperti (Covered Bonds).
Tuttavia questa soluzione non è comparabile alla situazione in Svizzera, poiché le obbligazioni fondiarie svizzere si differenziano dai Covered Bonds europei. L’approccio scelto dalla Svizzera (cfr. spiegazioni relative all’art. 17m P-OLiq) si conforma alle peculiarità delle obbligazioni fondiarie svizzere. Tra le autorità e il settore bancario si è giunti a un consenso riguardo alle modalità di applicazione delle prescrizioni dello schema di Basilea per la NSFR sulle obbligazioni fondiarie.
Nell’UE le attività relative ai derivati su mandato dei clienti sono trattate alla stregua di im-
pegni e crediti interdipendenti. In Svizzera, tra le autorità e il settore bancario vi è consenso sul fatto che le attività relative ai derivati eseguite da piccoli istituti su mandato dei clienti possono essere considerate a loro volta impegni e crediti interdipendenti.
Nell’UE il fattore RSF per impegni da operazioni su derivati è applicato derogando allo stan-
dard di Basilea (10 % anziché 20 %). La disposizione del 20 per cento conformemente allo schema di Basilea per la NSFR rappresenta un punto controverso anche in seno al Comitato di Basilea. L’attuale norma fissata dallo schema di Basilea per la NSFR (cfr. n. 8.3 all. 5 P-OLiq) sarà attuata anche in Svizzera e avrà validità finché il Comitato di Basilea avrà deliberato una nuova regolamentazione. In tal caso si procederà a una nuova valutazione anche per l’attuazione in Svizzera.
Per le operazioni di pronti contro termine passive e attive a fronte di titoli di Stato, l’UE
propone una regolamentazione speciale che comporta un fattore RSF più basso, al fine di limitare gli incentivi per un ulteriore aumento dei patrimoni delle banche centrali. Il fattore RSF per le operazioni garantite da attivi della categoria 1 viene ridotto dal 10 al 5 per cento e per altre garanzie dal 15 al 10 per cento. Per motivi di interazione tra gli strumenti di politica monetaria della BNS e la NSFR, nell’attuazione svizzera per le operazioni di pronti contro termine garantite dalle HQLA delle categorie 1 e 2a è necessario applicare un fattore RSF unitario (cfr. n. 1.2.4).
Anche per i margini di variazione l’UE prevede una regolamentazione speciale. In questo
caso l’attuazione svizzera rinuncia a una deroga rispetto allo schema di Basilea per la NSFR.
Per gli impegni eventuali correlati a finanziamenti commerciali, nell’UE sono applicati fattori
RSF del 5, 10 o 15 per cento con durate fino a sei mesi, da sei mesi a un anno o superiori a un anno (cfr. n. 10.1 e 10.2 all. 5 P-OLiq).
Sul piano dei contenuti, la proposta statunitense per l’attuazione della NSFR coincide largamente con le prescrizioni di Basilea e non presenta differenze evidenti rispetto allo standard.10
9 Cfr. http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/crr-crd-review/index_en.htm
10 https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160503a1.pdf