Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

autorità estere (lett. b). In linea di principio, una verifica di questo tipo sarebbe giustificata poiché consente di evitare sia il mancato adempimento degli standard di regolamentazione esteri da parte della normativa svizzera sia un riconoscimento automatico delle HQLA estere in Svizzera. Tuttavia, il riconoscimento dei titoli da parte della BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine costituisce una garanzia di alta qualità ed elevato grado di liquidità ai sensi dei paragrafi 24–26 dello schema di Basilea per la LCR.12 Una verifica supplementare non appare più giustificata. Per i titoli emessi all’estero e denominati in valuta estera che non sono stati riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine viene invece mantenuto questo obbligo di verifica.

Articolo 15d

Il tenore attuale dell’articolo 15d circoscrive la diversificazione alle HQLA della categoria 2. Tuttavia è opportuno prendere in considerazione l’intero portafoglio HQLA, ragione per cui la nuova formulazione rinuncia alla specificazione della categoria 2.

Articolo 15e

Nell’articolo 15e capoverso 1 viene integrata la competenza della FINMA di emanare disposizioni tecniche di esecuzione per operazioni di finanziamento garantite effettuate in valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera. In concreto, per le transazioni in cui l’afflusso o il deflusso di liquidità avviene in una valuta estera nella quale la banca non possiede alcun conto presso la banca centrale, il pareggio nella comprova della liquidità deve sempre avvenire con la posizione «Riserve presso la banca centrale», indipendentemente dal fatto che la banca possieda o meno un conto presso la banca centrale nella corrispondente valuta.

Nel capoverso 2 sono definiti più dettagliatamente i finanziamenti di titoli. Nella versione tedesca si rinuncia inoltre al termine «gedeckt», poiché i finanziamenti di titoli rientrano già, in quanto sottocategoria, nelle operazioni di finanziamento garantite.

Articolo 17c

Come già spiegato in precedenza, il cpv. 1 frase 2 disciplina la competenza della FINMA di prevedere facilitazioni per le piccole banche (cfr. sopra n. 1.2.7). Per il resto sono stati effettuati adeguamenti terminologici (cpv. 3-6) in conformità con le nuove disposizioni riguardanti la comprova del finanziamento nella NSFR. È inoltre prevista l’integrazione nel cpv. 3 dell’attuale cpv. 6 (frequenza ridotta di notifica per banche senza rilevanza sistemica).

Articolo 17e capoverso 1

Cfr. n. 1.2.7.

2.3 Quota di finanziamento  NSFR

Articolo 17f

L’articolo 17f descrive il funzionamento della NSFR. Con la NSFR viene introdotto un nuovo standard quantitativo minimo allo scopo di integrare la LCR in vigore dal 2015 e di arginare in qualche misura le possibilità di arbitraggio delle banche a seguito dell’introduzione della LCR.13 Diversamente dalla LCR che richiede un cuscinetto di liquidità sufficientemente elevato in

12 I paragrafi 24–26 dello schema di Basilea per la LCR vengono attuati ai n. marg. 139–150 circ. FINMA 2015/2.

13 Una possibilità di arbitraggio tipica della LCR è rappresentata dal cosiddetto «cliff effect», ossia il salto di dislivello nella contabilizzazione alla scadenza dei titoli: una banca, per migliorare la LCR, potrebbe reinvestire i depositi a vista o a termine a meno di 30 giorni in scadenze appena oltre l’orizzonte temporale dei 30 giorni, sebbene una strategia di questo tipo non rafforzerebbe sostanzialmente la struttura di finanziamento su base durevole.