Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

Il capoverso 1 esplicita che nel computo della NSFR la banca deve rilevare come attivi e finanziare con provvista stabile i titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di finanziamento garantite soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.

Al contrario, i titoli che una banca conferisce nel quadro di operazioni di finanziamento garantite devono essere rilevati come attivi, e di conseguenza essere finanziati con provvista stabile, se risultano gravati da tali procedure e se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e si assume il rischio di mercato dei titoli (cpv. 2). I titoli o gli attivi in generale si considerano «gravati» quando sono stati stanziati per un impegno esistente a scopo di garanzia o non possono essere impiegati altrimenti a copertura di ulteriori fonti di finanziamento. Gli attivi gravati comprendono tra gli altri i valori patrimoniali che servono a garantire titoli o titoli di credito coperti (covered bonds) o sono costituiti in pegno nel quadro di operazioni di finanziamento garantite.

Per l’assegnazione degli attivi gravati alle categorie RSF valgono i criteri seguenti:

 agli attivi gravati per un periodo pari o superiore a un anno viene assegnato un fattore RSF

del 100 per cento (n. 8.1 all. 5 P-OLiq);

 anche agli attivi gravati per un periodo inferiore a un anno ai quali, se non fossero gravati,

si assegnerebbe un fattore RSF del 100 per cento viene attribuito un fattore RSF del 100 per cento (n. 8.5 all. 5 P-OLiq);

 agli attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non

fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF superiore al 50 per cento viene lasciato il proprio fattore RSF (n. 6.3 e 7.5 all. 5 P-OLiq);

 agli attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non

fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF pari o inferiore al 50 per cento viene assegnato un fattore RSF del 50 per cento (n. 5.2 all. 5 P-OLiq);

 agli attivi gravati per un periodo inferiore a sei mesi viene assegnato lo stesso fattore RSF

di attivi equiparabili non gravati (n. 2.2, 4.2 e 5.1 all. 5 P-OLiq);

 agli attivi gravati per operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità viene as-

segnato lo stesso fattore RSF di attivi simili non gravati (questo criterio riguarda in particolare le posizioni di cui ai n. 2.1 e 4.1 all. 5).

I crediti e gli impegni derivanti da operazioni di finanziamento garantite devono essere in linea di principio esposti come importo lordo, ovvero l’importo lordo del credito deve essere rilevato come RSF e l’importo lordo dell’impegno come ASF. L’unica eccezione ammessa per una compensazione (Netting) di crediti e impegni è quando si tratta di operazioni di finanziamento garantite effettuate con la medesima controparte, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 33 (i) della normativa di Basilea sul Leverage Ratio18 (cpv. 3).

Il capoverso 4 conferisce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni di esecuzione per determinati aspetti delle operazioni di finanziamento garantite. In particolare si tratta delle circostanze seguenti, contenute in un documento separato (Frequently Asked Questions) e divulgate dopo la pubblicazione dello schema per la NSFR del Comitato di Basilea:19

 se la durata residua dei titoli gravati che vengono stanziati in garanzia per un’operazione di

finanziamento garantita è minore della durata dell’operazione di finanziamento stessa, questi titoli devono essere rilevati come gravati per l’intera durata dell’operazione di finanziamento garantita. Questo perché le garanzie vanno sostituite non appena la loro durata è

18 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Consultative Document – Revisions to the Basel III leverage ratio framework, aprile 2016, http://www.bis.org/bcbs/publ/d365.pdf (documento di consultazione)

19 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basel III – The Net Stable Funding Ratio: frequently asked questions, luglio 2016, http://www.bis.org/bcbs/publ/d375.pdf