Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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Rapporto esplicativo

concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

nell’arco di un trimestre. Una maggiore sorveglianza rispetto all’adempimento del requisito NSFR appare opportuna anche in considerazione dell’importanza assunta da queste banche.

Il termine per l’inoltro della comprova del finanziamento è fissato per le banche senza rilevanza sistemica a 30 giorni e per le banche di rilevanza sistemica a 60 giorni. Il computo avviene alla fine di ogni mese o trimestre.

Ai sensi del principio della proporzionalità, se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica (ad es. semestrale anziché trimestrale; cpv. 3). Gli istituti che rientrano in questa eccezione dovrebbero essere innanzitutto banche delle categorie di vigilanza 4 e 5. Il capoverso 3 non fornisce alle banche alcuna pretesa giuridica alla concessione di una deroga. Si è in presenza di un caso motivato, ad esempio, quando le analisi di volatilità sulla situazione di finanziamento di una banca evidenziano che quest’ultima presenta un profilo di finanziamento relativamente stabile nel tempo. Anche un modello operativo con rischi di finanziamento intrinsechi molto ridotti può giustificare un’eccezione.

Per le banche che come singolo istituto si finanziano principalmente tramite succursali all’estero vigono inoltre particolari obblighi di rendiconto e, se del caso, anche esigenze particolari per l’adempimento del requisito NSFR (cfr. art. 17h cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 4 P-OLiq). Di conseguenza, per tali banche devono essere definiti speciali obblighi di notifica (cpv. 5).

Articolo 17r

L’articolo 17r coincide, a livello di contenuti, con l’articolo 17d per quanto concerne la LCR. Lo schema internazionale di Basilea per la NSFR non disciplina i finanziamenti infragruppo. Poiché la Svizzera introduce la NSFR a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto occorre stabilire fattori ASF e RSF per i finanziamenti infragruppo. Per questo tipo di finanziamenti si applicano quindi un fattore ASF dello 0 per cento (cfr. n. 7 all. 4) e un fattore RSF del 100 per cento (cfr. n. 11 all. 5). Tuttavia, l’articolo 17r conferisce alla FINMA la competenza di stabilire fattori ASF e RSF che differiscono dagli allegati 4 e 5. Questa regolamentazione prevista per la NSFR corrisponde dunque alla prassi adottata nel quadro della LCR.

Articolo 17s

L’articolo 17s riflette la regolamentazione prevista per la LCR all’articolo 17e OLiq. Le banche devono informare regolarmente e adeguatamente il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR (cpv. 1). Il pubblico deve essere informato allo stesso modo sulla situazione di finanziamento, sullo stato di liquidità o sulla situazione dei fondi propri. I requisiti minimi internazionali per gli obblighi di pubblicazione sono già stati concretizzati dal Comitato di Basilea.24 L’articolo 17s conferisce alla FINMA la competenza di disciplinare la pubblicazione conformemente alle prescrizioni del Comitato di Basilea tenendo conto del principio della proporzionalità.

2.4 Rilevamento dei dati di altri indicatori e compiti della società di audit

Articolo 18a

Con l’introduzione della NSFR viene abolito il rilevamento dei dati ai fini del computo della NSFR di cui all’articolo 3 capoverso 2 OLiq. Permane il rendiconto su altri indicatori (cfr. al riguardo anche le spiegazioni relative all’art. 3). Gli indicatori, oltre che alla LCR e alla NSFR, servono a monitorare il profilo di rischio di liquidità delle banche. Trattandosi di indicatori da

24 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Net Stable Funding Ratio disclosure standards, giugno 2015, http://www.bis.org/bcbs/publ/d324.pdf