Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
rilevato i dati ai fini del computo della NSFR presso tutte le banche delle categorie 1–36 secondo quanto previsto dall’articolo 3 capoverso 2 OLiq (la cosiddetta «rendicontazione a fini di test» o «test reporting»). Le esperienze acquisite in questa prima fase sono confluite, dalla metà del 2016, in un rendiconto vincolante sulla NSFR esteso a tutte le banche. Il test reporting e il rendiconto hanno consentito a tutte le banche di prepararsi, in un periodo di tempo adeguato, all’introduzione della NSFR sia riguardo all’allestimento dell’infrastruttura informatica necessaria all’adempimento dei presupposti tecnici del sistema per il computo della NSFR sia riguardo all’adempimento del requisito NSFR e all’utilizzo dell’indicatore NSFR nell’ambito della gestione del rischio di liquidità corrente. Questa procedura coincide con la prassi proficuamente adottata per l’introduzione della LCR.
I lavori preparatori per l’attuazione della NSFR a livello di ordinanza (adeguamento dell’OLiq) e della circolare FINMA (adeguamento della circolare 2015/2 «Rischi di liquidità – banche») hanno coinvolto i rappresentanti del settore bancario in un gruppo di lavoro nazionale in materia di liquidità. Al termine della presente consultazione il Consiglio federale e il Consiglio di amministrazione della FINMA delibereranno, entro la metà del 2017, in merito all’impostazione definitiva della OLiq e della circolare FINMA. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni deve avvenire, come previsto dalla tabella di marcia del Comitato di Basilea, il 1° gennaio 2018.
1.2 Nuova regolamentazione
1.2.1 In generale
La NSFR è uno standard minimo internazionale elaborato dal Comitato di Basilea (detto anche «schema di Basilea per la NSFR»). In Svizzera, la NSFR con le caratteristiche spiegate di seguito deve essere attuata sostanzialmente così come è stata approvata dal Comitato di Basilea.
La definizione della NSFR così come tutte le prescrizioni relative al computo, all’adempimento e alla comprova del finanziamento sono disciplinate – come per la LCR – in una sezione separata al capitolo «Esigenze in materia di liquidità» (Sezione 3: Esigenze quantitative: quota di finanziamento). La calibrazione della NSFR avviene applicando dei fattori di ponderazione alle singole posizioni di bilancio: il fattore ASF ai passivi di una banca e il fattore RSF agli attivi. Analogamente alla LCR, i fattori di ponderazione sono definiti in due allegati OLiq (all. 4 e 5 P-OLiq). La FINMA stabilirà a livello di circolare le disposizioni tecniche di esecuzione.
1.2.2 Regole derogatorie per le banche di rilevanza sistemica
Lo schema di Basilea per la NSFR prevede che le banche presentino un rapporto trimestrale sulla NSFR (cfr. par. 49). Per contro, l’attuazione in Svizzera esige un rendiconto mensile per le banche di rilevanza sistemica. Tale richiesta è giustificata da un lato dalla maggiore volatilità delle loro attività rispetto alle banche senza rilevanza sistemica; dall’altro, dall’importanza economica delle banche di rilevanza sistemica. Per tutte le altre banche è previsto un rendiconto trimestrale.
1.2.3 Estensione del campo d’applicazione
Secondo il testo dello schema di Basilea per la NSFR, in linea di principio i requisiti NSFR sono definiti in modo vincolante soltanto per le banche attive a livello internazionale (cfr. par. 50 schema di Basilea per la NSFR)7. Spetta agli Stati membri decidere se estendere l’applicazione della NSFR anche ad altre banche. Nell’attuazione svizzera i requisiti dello schema
6 Categorie di banche secondo l’art. 2 cpv. 2 e all. 3 OBCR.
7 «The NSFR should be applied to all internationally active banks on a consolidated basis, but may be used for other banks and on any subset of entities of internationally active banks as well to ensure greater consistency and a level playing field between domestic and cross-border banks». In Svizzera, 98 banche (cioè ca. 1/3 del settore bancario) sono considerate «attive a livello internazionale».