Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 32 pagine

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Rapporto esplicativo

concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

di Basilea devono essere soddisfatti da tutte le banche, cioè sia dalle banche orientate al mercato internazionale che nazionale, sia a livello di singolo istituto che di gruppo finanziario. Tuttavia, tenuto conto dei principi di proporzionalità, per le banche più piccole sono previste diverse agevolazioni. Questo approccio è conforme alla prassi comprovata adottata in passato in merito all’attuazione dei requisiti di Basilea III (ossia la normativa sull’attuazione della LCR e la regolamentazione dei fondi propri). L’obbligo secondo cui anche le banche più piccole devono soddisfare certi requisiti inerenti alla liquidità e al finanziamento è opportuno, soprattutto alla luce di quanto successo durante l’ultima crisi finanziaria riguardo alla carenza di liquidità. L’applicazione di una misurazione uniforme come la NSFR, a cui tutte le banche devono attenersi, è utile anche perché consente di monitorare in modo unitario le incongruenze in termini di finanziamento. Ciò garantisce la comparabilità fra tutte le banche di una piazza finanziaria e costituisce la base di valutazione per eventuali interventi in materia di vigilanza. Inoltre per motivi di concorrenza è indispensabile che valgano requisiti unitari per tutte le banche, ferme restando le agevolazioni concesse alle banche più piccole.

L’attuazione nell’UE segue il medesimo approccio unitario tenendo conto del principio di proporzionalità.8 Infatti sia il regolamento (Capital Requirements Regulation, CRR) sia la direttiva (Capital Requirements Directive, CRD) sono applicabili – analogamente alla proposta svizzera

– a tutti gli istituti bancari che gestiscono operazioni di deposito e credito come pure alle imprese di investimento CRR, anche se in Svizzera sono esclusi i commercianti di valori mobiliari. La regolamentazione dell’UE vale sia per i singoli istituti sia a livello di gruppo.

1.2.4 Interazione tra gli strumenti di politica monetaria della BNS e la NSFR

La NSFR secondo Basilea III prevede un diverso disciplinamento per le operazioni di pronti contro termine con una durata residua inferiore a sei mesi se tali operazioni sono garantite dalle HQLA della categoria 1 anziché dalle HQLA della categoria 2a. Secondo Basilea III, la NSFR incentiva così le banche a offrire alla BNS soltanto liquidità mediante le HQLA della categoria 1. Poiché la Banca nazionale svizzera (BNS) fonda la sua politica in materia di valori mobiliari sulla base di un paniere (il cosiddetto «SNB GC Basket») con HQLA delle categorie 1 e 2a e visto che tutto il mercato si concentra su questo standard, la BNS teme che l’effetto incentivante delle HQLA summenzionato provochi una segmentazione del mercato delle operazioni di pronti contro termine in franchi svizzeri. Altrimenti detto, la BNS ritiene che, a seguito dell’introduzione della NSFR, le banche preferiscano negoziare esclusivamente con le HQLA della categoria 1, il che potrebbe nuocere alla liquidità dell’intero mercato delle operazioni di pronti contro termine. Pertanto il fattore RSF applicabile ai crediti derivanti dalle operazioni di pronti contro termine garantite dalle HQLA della categoria 2a sarà ridotto dal 15 al 10 per cento. (cfr. n. 3 all. 5 OLiq). In tal modo, le operazioni di pronti contro termine con una durata residua inferiore a sei mesi riceverebbero lo stesso trattamento riguardo al SNB GC Basket. L’adeguamento del fattore RSF si limita ai crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine e non concerne il fattore RSF applicato alle HQLA della categoria 2a non gravate o gravate per un periodo inferiore a sei mesi.

1.2.5 Margine di discrezionalità nazionale analogo a quello della normativa sulla LCR

L’attuazione della NSFR in Svizzera prevede, in determinati settori, un margine di discrezionalità nazionale derivante dalle scelte già operate in fase di applicazione della normativa sulla LCR:

 secondo le prescrizioni in materia di LCR, nel diritto nazionale è possibile, per determinati

depositi di clienti privati, stabilire un tasso di deflusso superiore al 10 per cento (cfr. par. 79

8 Cfr. comunicato stampa della Commissione europea del 23.11.2016 sulle proposte di modifica del regolamento e della direttiva sui requisiti patrimoniali (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_it.htm).