Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine
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quali il fornitore di prestazione può scegliere, ai fini della trasparenza quest’ultimo dovrà in futuro riportare nella cartella del paziente gli esami effettivamente svolti.
Modifiche delle regole di fatturazione di una o più posizioni tariffali (stima degli effetti impossibile o possibile solo in piccolissima parte)
7. Applicazione delle limitazioni anche per i medici specialisti che utilizzano il metodo di fatturazione elettronica
La nota «questa limitazione decade per i medici specialisti che utilizzano il metodo di fatturazione elettronica» è eliminata per 20 posizioni tariffali. Al momento dell’introduzione del TARMED, questa nota aveva lo scopo di promuovere la fatturazione elettronica con un incentivo integrato nella struttura tariffale. Le limitazioni di quantità e tempo registrate per queste posizioni tariffali decadono pertanto per i fornitori di prestazioni che utilizzano la fatturazione elettronica. Dal momento che gli assicuratori, per loro stessa affermazione, faticano a identificare nella pratica i fornitori di prestazioni che utilizzano la fatturazione elettronica, si presume che in linea di massima le prestazioni per queste posizioni non abbiano potuto essere controllate e applicate. L’incentivo diventa inoltre obsoleto in quanto oggi la maggioranza dei fornitori di prestazioni utilizza la fatturazione elettronica. L’evoluzione della fatturazione delle posizioni delle prestazioni con una limitazione parziale nonché la durata della consultazione permettono di affermare che oggi le posizioni sono fatturate con frequenza e durata maggiori di quanto consentirebbero le limitazioni fino ad ora non applicate. In linea di principio, le limitazioni hanno lo scopo di garantire l’economicità della fornitura di prestazioni ai sensi dell’articolo 56 LAMal. Se non sono rispettate o non possono essere controllate, la fornitura di prestazioni non è economica. La presente modifica dovrà contrastare tale fenomeno.
8. Precisazione dell'interpretazione delle prestazioni mediche in assenza del paziente e adeguamento delle relative limitazioni
Le posizioni tariffali con la denominazione «Prestazione medica in assenza del paziente» (00.0140, 02.0070, 02.0160, 02.0260) hanno fatto registrare negli ultimi anni un forte aumento quantitativo. È lecito supporre che i fornitori di prestazioni fatturino mediante queste posizioni tariffali attività che non prevedono un contatto diretto con i pazienti, nonostante le attività siano già remunerate mediante la produttività, vale a dire il periodo non produttivo. La possibilità della fatturazione di queste posizioni tariffali deve pertanto essere limitata con varie modifiche, dal momento che oggi né gli assicuratori né i pazienti possono controllare quest’aspetto.
L’interpretazione delle posizioni tariffali sarà integrata in modo che queste non siano valide come prestazioni mediche in assenza del paziente fornite nell’ambito della redazione di certificati, rapporti e documenti medici secondo il capitolo 00.06. Questa modifica è determinata dal fatto che nelle posizioni tariffali del capitolo 00.06 sono già contenute le prestazioni riportate nella posizione «Prestazione medica in assenza del paziente». Pertanto, la fatturazione supplementare di altre posizioni delle prestazioni per l’attività di redazione di rapporti non è corretta.
Inoltre, ogni possibile prestazione in assenza del paziente (p. es. studio degli atti, informazioni presso terzi) sarà in futuro definita da una posizione tariffale separata, in modo da chiarire esattamente quale prestazione è stata effettuata dal fornitore di prestazioni. Ciò aumenta la trasparenza e la possibilità di controllo soprattutto per la persona assicurata e riduce l’incentivo per il fornitore di prestazioni a fatturare questa posizione tariffale senza riflettere.
Le limitazioni previste oggi per queste posizioni tariffali vengono dimezzate, per contrastare il forte aumento quantitativo sopra menzionato.
9. Precisazione dell’interpretazione per i supplementi per posizioni d’urgenza
Per le posizioni tariffali con la denominazione «forfait inconvenienza urgenza» (da 00.2510 a 00.2590) viene precisata l’interpretazione, in modo che queste non possano più essere fatturate da istituti secondo l’articolo 36a LAMal (istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici), che hanno esplicitamente orientato la propria offerta sulle urgenze. Ciò in virtù del fatto che la dotazione in termini di infrastruttura e personale di questi istituti è esplicitamente orientata alle urgenze. Già oggi, secondo la regolamentazione attuale, queste posizioni non possono