Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine

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La posizione tariffale 7350 comprende un supplemento per il primo trattamento, che può essere fatturato una sola volta in occasione del primo trattamento, vale a dire in occasione della prima seduta con il fornitore di prestazioni che emette la fattura (istituto, organizzazione o studio medico).

La posizione tariffale 7351 che prevedeva un supplemento per il trattamento di bambini disabili cronici è trasformata in supplemento per il maggiore tempo impiegato per il trattamento di casi complessi; ciò al fine di tenere conto del fatto che alcune situazioni possono giustificare un maggiore dispendio di tempo. La posizione può essere ora fatturata per i bambini fino al compimento dei 6 anni di età che presentano serie malformazioni (p. es. malformazioni neurologiche o una disabilità cronica), per bambini di più di sei anni con disabilità croniche, in caso di ustioni estese o di disturbi del sistema linfatico alle due estremità.

Il fisioterapista fattura le prestazioni sulla base della posizione 7311. La posizione tariffale 7351 può essere fatturata se la durata effettiva della terapia presso il paziente supera di dieci minuti quella della posizione 7311; vale a dire che il tempo di terapia presso il paziente deve essere di almeno 50 minuti.

Le posizioni tariffali da 7352 a 7363 restano in principio identiche a quelle presenti nella struttura tariffale valida fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le modifiche menzionate nelle osservazioni generali.

È difficile quantificare l’impatto delle misure adottate sulla struttura. La valutazione dei punti delle posizioni tariffali resta in linea di principio invariata. L’obiettivo principale perseguito è la neutralità dal punto di vista dei costi, unito a una limitazione dell’aumento dei costi per gli anni futuri.

Dal momento che, in ultima analisi, si tratta di chiarire la comprensione e la trasparenza della struttura tariffale attuale, le misure adottate non avranno un’influenza diretta sui valori del punto tariffale a livello cantonale. Una volta che la struttura tariffale sarà stata introdotta, queste misure saranno oggetto di un monitoraggio volto a valutarne gli effetti, in particolare sull’evoluzione dei costi. Conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie, i partner tariffali sono esortati a rispettare il loro obbligo di cooperazione e a trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell'interno tutte le informazioni e tutti i dati necessari per valutare gli effetti della definizione o degli adeguamenti delle strutture tariffali.

III. Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.