Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine
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regolamentazione d’autorità delle modalità in una condizione di assenza di convenzione è ammissibile a condizione che queste rispettino le prescrizioni vincolanti della LAMal e siano obiettivamente necessarie e adatte a raggiungere lo scopo prefissato (p. es. fatturazione regolare).
2.2. Adeguamento della struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED)
2.2.1. Commenti sul provvedimento
Sulla base dell’articolo 33 capoverso 1 LAMal, il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS) o lo sono soltanto a determinate condizioni. Questo concetto si fonda sulla presunzione confutabile caso per caso, che i medici applichino metodi di trattamento efficaci, appropriati ed economici. La definizione secondo l’articolo 43 capoverso 5 LAMal della struttura tariffale adeguata secondo l’articolo 43 capoverso 5bisLAMal come struttura tariffale uniforme a livello nazionale per le prestazioni mediche da parte del Consiglio federale non è in contraddizione con la presunzione dell’obbligo di assunzione delle prestazioni sancito dalla legge. Come finora, la struttura tariffale non contiene un elenco completo ed esaustivo delle prestazioni mediche secondo l’articolo 25 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 33 capoverso 1 LAMal. È inoltre possibile che una prestazione figurante nell’elenco non sia assunta dall’AOMS per mancanza del carattere obbligatorio.
La base legale per l’assunzione dei costi di prestazioni dell’assicurazione sociale malattie, necessarie alla diagnosi o al trattamento di una malattia o delle sue conseguenze, è rappresentata dalla LAMal. Ulteriori dettagli a tale proposito, anche per quanto concerne eventuali limitazioni e interpretazioni, sono contenuti nell’OAMal, completata dalle disposizioni dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del Dipartimento federale dell’interno (OPre; RS 832.112.31).
2.2.2. Commenti sul contenuto degli adeguamenti
L’ordinanza adegua la struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED), versione 1.08 – convenuta nel contratto quadro incl. allegati tra santésuisse e FMH del 20 giugno 2002 e approvata dal Consiglio federale il 30 settembre 2002 – a partire dal 1° gennaio 2018 e la definisce contemporaneamente come struttura tariffale uniforme a livello nazionale per le prestazioni mediche ambulatoriali. Gli adeguamenti alla struttura tariffale sono riportati nell’allegato 1 di questa ordinanza.
Come accennato al n. 1.2, nell’autunno 2016 i partner tariffali hanno presentato individualmente proposte per adeguamenti della struttura tariffale TARMED attualmente in vigore (versione 1.08_BR). Tali proposte nonché le ricerche e le analisi effettuate nel frattempo consentono oggi un nuovo intervento maggiormente differenziato sulla struttura tariffale rispetto a quello possibile nel 2014.
Dal punto di vista degli assicurati è importante che la tariffa delle prestazioni rappresentate in una struttura tariffale rispetti i principi dell’economicità, per evitare che si generino falsi incentivi, che siano fornite prestazioni mediche non necessarie, che i costi aumentino ulteriormente e, non da ultimo, che la qualità dell’assistenza peggiori. In linea di massima, i partner tariffali riconoscono che l’attuale struttura tariffale non è adeguata. Le presenti modifiche della struttura tariffale devono pertanto mirare a ristabilire o almeno a migliorare l’adeguatezza, vale a dire a definire una relazione reciproca più corretta a livello di rimunerazione delle diverse prestazioni. Le tariffe dovranno altresì essere stabilite tenendo conto delle regole dell’economia, vale a dire che dovrà essere rispettato il principio di una remunerazione delle prestazioni che consenta di far fronte alle spese e ai costi generati dalla fornitura della prestazione stessa. La struttura tariffale adeguata e stabilita dal Consiglio federale deve essere in linea con i principi di equità e di economicità. Questo significa che, in linea di principio, a parità di prestazioni offerte (medesima qualità e quantità delle prestazioni erogate) non vi devono essere aumenti dei costi. Le diminuzioni dei costi comprovate (dovute p. es. alla riduzione della durata degli interventi operatori) devono essere considerate nel modello tariffale.
I presenti adeguamenti della struttura tariffale da parte del Consiglio federale non costituiscono una revisione totale della struttura tariffale imposta d’autorità. In virtù della preminenza dell’autonomia tariffale, i partner tariffali devono concordare una struttura tariffale completamente nuova e finora mai