Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine

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sul mercato sono disponibili soluzioni di acquisto che rendono obsoleti lo stoccaggio e la logistica in senso classico e che praticamente non comportano costi per il fornitore di prestazioni. Dall’altro lato nel modello di costi INFRA, i costi generali sono aggiunti al calcolo per tutte le unità funzionali come costi per il materiale e per i contributi con un’aliquota percentuale fissa di costi per l’infrastruttura e il personale (aliquota SUK). Tra questi costi per il materiale e per i contributi rientrano anche i costi per acquisto/stoccaggio centrale nonché infrastruttura, supporto e servizi (servizio tecnico, logistica, trasporti interni ed esterni, EDP/informatica ecc.). Le prestazioni logistiche non sono sottratte dal modello di costo; con il supplemento del 10 per cento sul prezzo franco le prestazioni logistiche sono pertanto fatturate due volte. Ne consegue una mancanza di economicità nella fornitura di prestazioni. Eliminando questo supplemento è possibile anche azzerare l’incentivo a impiegare materiali d’uso e impianti costosi.

Anche il rinvio all’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) viene stralciato. Nell’EMAp figurano i mezzi e gli apparecchi i cui costi sono assunti dall’AOMS e che sono utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l’aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura. L’AOMS si assume i costi per i mezzi e gli apparecchi riportati nell’EMAp fino all’’importo massimo rimborsabile (IMR) contenuto in tale elenco. L’EMAp non è quindi un elenco di prezzi del materiale d’uso utilizzato dai fornitori di prestazioni durante il trattamento e per tale ragione non dovrebbe pertanto essere menzionato nell’IG-20.

13. Stralcio di posizioni tariffali per prestazioni ospedaliere e prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione militare nonché stralcio di tutti i rinvii alla legislazione

Le posizioni tariffali classificate «in ambito ospedaliero» alla voce «genere trattamento», le posizioni tariffali relative alla presa in cura di paziente degente nonché le posizioni tariffali recanti la nota «Legge: Solo prestazioni dell’assicurazione infortuni, invalidità o militare» non sono né modificate né definite. Inoltre, sono stralciati tutti i rinvii alla legislazione (LAMal e sue ordinanze di esecuzione OAMal e OPre) e all’Elenco delle analisi. Le competenze del Consiglio federale secondo l’articolo 43 capoversi 5 e 5bisLAMal sono limitate alla definizione e all’adeguamento di strutture tariffali ambulatoriali valide a livello nazionale, che costituiscono la base per tariffe per singola prestazione. Per il settore ospedaliero la LAMal prevede una rimunerazione tramite importi forfettari. Inoltre, le competenze in materia di definizione e di adeguamento sono limitate alle prestazioni dell’assicurazione malattie. Per evitare continui adeguamenti dei rinvii nella struttura tariffale in occasione di modifiche della legge e/o delle ordinanze nonché di modifiche dell’Elenco delle analisi, i rinvii sono completamente stralciati. La legge e le sue ordinanze di esecuzione devono essere rispettate indipendentemente dai rinvii nella struttura tariffale. I partner tariffali sono liberi di inserire nei propri sistemi di calcolo sia i rinvii alla legislazione sia, eventualmente, le condizioni per l’assunzione dei costi da parte dell’AOMS.

2.3. Definizione della struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia

L’ordinanza stabilisce la struttura tariffale uniforme a livello nazionale per le prestazioni di fisioterapia fornite nel settore ambulatoriale. La struttura tariffale stabilita è inclusa integralmente nell’allegato 2 (inclusi l’insieme delle posizioni tariffali e la loro descrizione nonché le regole di fatturazione e le interpretazioni generali della struttura). Entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 al fine di garantire l’esistenza di una struttura tariffale uniforme per singola prestazione, garantendo così la certezza del diritto per i partner tariffali e la stabilità delle tariffe per gli assicurati.

Il principio dell’autonomia tariffale sancita dalla legge prevede che il Consiglio federale non debba in linea di massima stabilire una struttura tariffale nuova e mai utilizzata. Secondo le condizioni quadro applicabili a una revisione di una struttura tariffale, ricordate dal Consiglio federale ai partner tariffali segnatamente nell’ambito della revisione del TARMED, e in risposta a vari interventi parlamentari, la revisione di una struttura tariffale deve essere adottata sotto forma di convenzione tariffale conclusa tra i fornitori di prestazioni da una parte e gli assicuratori dall’altra. La struttura tariffale stabilita si basa pertanto sulla struttura tariffale uniforme in vigore fino al 31 dicembre 2017. Questa è stata esaminata