Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine
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essere fatturate dagli ospedali proprio per questa ragione. Per gli ospedali e per gli istituti che hanno orientato esplicitamente la propria offerta alle urgenze, un’urgenza non rappresenta un’inconvenienza (= inconveniente, incomodo).
10. Adeguamento dell’interpretazione per punzione e prelievo di sangue da parte di personale paramedico
Per le posizioni tariffali 00.0715 («Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico») e 00.0716 («Prelievo di sangue capillare, ogni localizzazione, da parte di personale paramedico») viene eliminata la limitazione che le rende applicabili solo da un laboratorio di studio medico nel quadro della diagnosi in presenza del paziente.
La posizione 00.0710 «Punzione, venosa, per prelievo di sangue, ogni localizzazione» fa parte delle prestazioni di base generali, vale a dire che quando il medico effettua la punzione, questa può essere fatturata nell’ambito della consultazione. L’interpretazione della posizione 00.0710 indica che le punzioni effettuate da personale non medico allo scopo di prelevare sangue per esame(i) di laboratorio in laboratori d’ospedale e in laboratori sono fatturate con la corrispondente posizione tariffale dell’Elenco federale delle analisi. Questa situazione, ancora attuale al momento dell’introduzione del TARMED, oggi non si verifica più. Dal momento che i prelievi di sangue (venoso o capillare) effettuati da personale non medico, che non sono valutate nel proprio laboratorio di studio medico, oggi non possono essere fatturati sulla base dell’Elenco delle analisi, è lecito supporre che attualmente questi prelievi siano in parte fatturati con la posizione 00.0710, benché questa possa essere utilizzata solo se il prelievo di sangue è stato effettuato dal medico. Esiste inoltre l’incentivo a effettuare nel contempo nel proprio laboratorio di studio medico un esame del tutto superfluo, al fine di poter fatturare comunque la posizione. Questo fenomeno va evitato, soprattutto dal momento che la posizione tariffale 00.0710, a differenza delle altre due, contiene anche i punti tariffali PM. La modifica consente di fatturare in modo corretto i prelievi di sangue effettuati da personale non medico.
11. Cambiamento della tariffazione e precisazione dell’interpretazione per la posizione tariffale 00.0610 «Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, ogni 5 min.»
Nell’interpretazione della posizione tariffale 00.0610 «Istruzione specifica al paziente da parte del medico specialista, per effettuare automisurazioni o proprie cure, ogni 5 min.» sono elencati quali esempi di prestazioni che possono essere fatturate nell’ambito di questa posizione iniezioni, inalazioni, dilatazione mediante sonda, sonda gastrica e catetere vescicale. Varie indagini condotte tra gli assicurati indicano tuttavia che i fornitori di prestazioni utilizzano questa posizione anche per la fatturazione di prestazioni non riportate nell’interpretazione, probabilmente in virtù della tariffa più elevata rispetto alla consultazione di base (unità funzionale «SET medico di base» invece di unità funzionale «Sala visita»). Questo incentivo deve essere impedito modificando la tariffazione della posizione tariffale nell’ambito dell’unità funzionale «Sala visita». Dal momento che si tratta di un’istruzione per automisurazioni o proprie cure da parte del paziente, non è chiara la ragione per cui queste debbano avvenire in ambito diverso («SET medico di base») dalla consultazione di base («Sala visita»). Inoltre, l’interpretazione è precisata al fine di limitare l’utilizzo della posizione e viene aggiunta una limitazione per seduta.
Altre modifiche (stima degli effetti impossibile)
12. Eliminazione del supplemento del 10 per cento su materiale d’uso e impianti
L’interpretazione generale IG-20 viene modificata in modo che non sia più possibile fatturare un supplemento del 10 per cento sul prezzo franco di materiali d’uso e impianti. Questo supplemento aveva lo scopo di remunerare le spese per la logistica (ordinazione, stoccaggio, controllo ecc.) relative a materiali d’uso e impianti. Da un lato, il supplemento percentuale fisso senza importo massimo non è giustificato a livello obiettivo, dal momento che le spese per la logistica di materiali più costosi non sono automaticamente più elevate di quelle sostenute per articoli con un prezzo di acquisto inferiore. Inoltre, ad esempio per quanto concerne gli impianti,