Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine

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ed è stata oggetto di adeguamenti volti a ottenere una maggiore conformità ai principi legali. Queste modifiche tengono conto, per quanto possibile, delle proposte formulate dai partner tariffali. La struttura tariffale stabilita può pertanto costituire una soluzione transitoria stabile nell’attesa che una nuova struttura tariffale conforme alle prescrizioni della LAMal sia convenuta dai partner tariffali, sottoposta al Consiglio federale e approvata da quest’ultimo. Essa non è limitata nel tempo.

Come menzionato (cfr. n. 2.1), la definizione di una struttura tariffale comprende la definizione astratta di una tariffa per singola prestazione, nel senso che il valore di ciascuna prestazione espresso in punti è stabilito secondo un determinato rapporto tra le diverse prestazioni. Una struttura tariffale deve essere strutturata in modo appropriato, fondarsi su un modello coerente basato su un calcolo dei parametri secondo le regole dell’economia e rispettare i principi di equità e di economicità. Deve pertanto rappresentare le prestazioni fornite, garantire una ponderazione adeguata di queste prestazioni, non generare costi ingiustificati e limitare gli incentivi indesiderati. La remunerazione concreta si otterrà moltiplicando i punti tariffali presenti nella struttura tariffale per i valori del punto tariffale (art. 43 cpv. 2 lett. b LAMal). Questo valore è in linea di principio definito a livello cantonale in convenzioni tariffali approvate dalle autorità cantonali o fissate dalle autorità cantonali se i partner non giungono a un accordo.

La struttura tariffale fissata fino al 31 dicembre 2017 comprende ampiamente le prestazioni ambulatoriali fornite dai fisioterapisti che esercitano la professione a titolo indipendente o in un ospedale. Il modello utilizzato per definirla si fonda sui dati relativi ai costi e alle prestazioni rilevati presso studi indipendenti, ospedali, cliniche e istituti specializzati. Tale modello tiene conto - grazie a una «produttività» dell’83,1 per cento - non solo del lavoro del fisioterapista direttamente rappresentato da una posizione tariffale nella struttura (tempo di lavoro direttamente fatturabile), ma anche del lavoro del fisioterapista che non è direttamente fatturabile nella struttura tariffale per attività come la redazione di rapporti, la lettura di cartelle, le discussioni interdisciplinari ecc. Va notato inoltre che dall’introduzione della struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia, il catalogo delle prestazioni del fisioterapista a carico dell’AOMS non è cambiato. La modifica dell’OPre del 27 ottobre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha solamente introdotto una nuova terminologia per le prestazioni di fisioterapia all’articolo 5 capoverso 1. Di conseguenza, non dovrebbero esservi prestazioni di fisioterapia, non rappresentate nella struttura tariffale, che impongano l’introduzione di nuove posizioni tariffali.

Al momento, il Consiglio federale non dispone di dati affidabili che permettano un aggiornamento del modello di costi. Tuttavia, dato che il modello di costi della struttura tariffale attuale è incentrata su un’unità funzionale unica che comprende l’insieme dei costi imputabili a uno studio di fisioterapia (fisioterapista diplomato, personale non diplomato, infrastruttura e impianti ecc.), una modifica dei valori presenti nel modello di costi menzionato non dovrebbe comportare una modifica sostanziale del rapporto reciproco tra le posizioni tariffali. Il rapporto dei punti tariffali contenuti nella struttura tariffale attuale può pertanto essere considerato ancora appropriato.

L’esame della struttura tariffale stabilita fino al 31 dicembre 2017 ha tuttavia dimostrato che alcuni adeguamenti sono necessari al fine di migliorare il rispetto della legge, di migliorare la comprensione e la trasparenza della struttura e di evitare incentivi o effetti indesiderati. Tale esame ha altresì permesso di constatare che la descrizione delle posizioni tariffali e le regole di fatturazione non sono più conformi al nuovo tenore dell’articolo 5 capoverso 1 OPre e che il margine d’interpretazione è molto ampio. La distinzione poco chiara tra le posizioni di base (forfait per seduta) e la mancanza di chiarezza concernente le combinazioni autorizzate tra le posizioni di base e le posizioni supplementari (posizioni supplementari) possono generare controversie tra fornitori di prestazioni e assicuratori e condurre a una fatturazione non conforme al principio dell’economicità. La mancata definizione da parte del Consiglio federale della posizione tariffale 7360 per la remunerazione dei mezzi e degli apparecchi e del materiale necessario in virtù del rinvio all’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) comporta che la remunerazione del materiale necessario al trattamento non è più esplicitamente disciplinata nella struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia valida fino al 31 dicembre 2017. Come menzionato nel commento, la mancata definizione della posizione tariffale 7360 rispondeva a un imperativo di legalità ma non rimetteva in questione il fatto che il materiale necessario utilizzato nel quadro del trattamento fisioterapico e che veniva fatturato con la vecchia posizione 7360 potesse continuare a essere fatturato. La struttura tariffale valida fino al 31 dicembre 2017 è costruita attorno a forfait per seduta calcolati in