Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/24: Modifica dell'ordinanza sulla definizione et l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie · 26 pagine
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00.0142 Informazioni presso terzi in assenza del paziente, ogni 5 min.
00.0143 Informazioni a parenti o altre persone legate al paziente in assenza del paziente, ogni 5 min.
00.0144 Colloqui con terapisti o assistenti del paziente in assenza del paziente, ogni 5 min.
00.0145 Affidamento a medici per consulti in assenza del paziente, ogni 5 min.
00.0146 Allestimento di ricette o istruzioni al di fuori della consultazione, della visita a domicilio e della consultazione telefonica in assenza del paziente, ogni 5 min.
00.0147 Prestazione diagnostica presso un istituto di patologia in assenza del paziente, ogni 5 min.
Per queste nuove posizioni tariffali è introdotto un nuovo gruppo di prestazioni (GP 04), che prevede una limitazione cumulativa per tutte le posizioni tariffali in esso contenute, corrispondente alla limitazione dimezzata della precedente posizione (00.0140). Lo stesso principio è applicato per le prestazioni in assenza del paziente fornite dal medico specialista in psichiatria (02.0070 02.0071, 02.0072, 00.0273, 02.0074, 02.0075, 02.0076), da psicologi o psicoterapeuti curanti (02.0160 02.0161, 02.0162, 02.0163, 02.0164, 02.0165, 02.0166) nonché dallo psicologo o psicoterapeuta delegato (02.0260 02.0261, 02.0262, 02.0263, 02.0264, 02.0265, 02.0266). Per ciascuna posizione tariffale è inoltre specificato che questa non vale per prestazioni in assenza del paziente fornite nell’ambito della redazione di certificati, rapporti e documenti medici secondo il capitolo 00.06. Le posizioni tariffali summenzionate sono già interessate dall’uniformazione del fattore del valore intrinseco (aumento o riduzioni dei punti tariffali PM, cfr. n. 1 sopra) nonché dall’eliminazione della nota riguardante la fatturazione elettronica (cfr. n. 7 sopra).
9. Precisazione dell’interpretazione per i supplementi per posizioni d’urgenza L’interpretazione delle posizioni tariffali con la denominazione «forfait inconvenienza urgenza» viene precisata, in modo che queste non possano più essere fatturate da istituti secondo l’articolo 36a LAMal (istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici), che hanno esplicitamente orientato la propria offerta sulle urgenze. La modifica riguarda le seguenti posizioni:
00.2510 Forfait A per l’incomodo-l’urgenza, lu - ve 7-19, sa 7-12
00.2520 Forfait B per l’incomodo-l’urgenza, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
00.2530 (+) Maggiorazione % per l’urgenza di tipo B, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
00.2540 Forfait C per l’incomodo-l’urgenza, lu - do 22-7
00.2550 (+) Maggiorazione % per l’urgenza di tipo C, lu - do 22-7
00.2560 Forfait D per l’incomodo-l’urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
00.2570 (+) Maggiorazione % per l’urgenza di tipo D, lu - do 19-22, sa 12-19, do 7-19
00.2580 Forfait E per l’incomodo-l’urgenza in caso di consultazione telefonica, lu - do 22-7 00.2590 (+) Maggiorazione % per l’urgenza di tipo E, lu - do 22-7
A titolo esemplificativo, la posizione tariffale 00.2510 si presenta come segue:
«È computabile solo da medici specialisti che non sono salariati da un ospedale o un istituto secondo l’articolo 36a LAMal (istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici), che hanno esplicitamente orientato la propria offerta sulle urgenze.
In caso di interventi in ospedale o in un istituto secondo l’articolo 36a LAMal, che hanno esplicitamente orientato la propria offerta sulle urgenze, vale quanto segue:
lo specialista medico raggiunge l’ospedale o l’istituto secondo l’articolo 36a LAMal, che hanno esplicitamente orientato la propria offerta sulle urgenze, provvedendo dall’esterno per l’intervento d’urgenza imprevisto. Ciò comprende pure l’indennità per il tragitto».