Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti
Articolo 11: abrogato
Anche l’attuale articolo 11 contiene una norma esecutiva del vigente articolo 33 LATer (vantaggi pecuniari) che in futuro non sarà più concretizzato nell’OPuM, e per questo motivo deve essere abrogato.
Articolo 13 lettera a
Quella apportata all’articolo 13 lettera a è una modifica puramente redazionale che migliora la comprensione della disposizione e la rende più significativa. L’espressione di difficile interpretazione «qualificazione oggettiva» è stata sostituita. Quando si utilizza il termine «sicuro» o «sicuramente», dall’informazione trasmessa deve risultare chiaramente a che cosa si riferisce questo attributo.
Articolo 14 Oggetto della pubblicità destinata al pubblico
L’attuale articolo 14 OPuM si riferisce unicamente alle «categorie di dispensazione C, D e E secondo l’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti». Affinché la chiarezza per i soggetti di diritto rimanga garantita, fintanto che tutti i medicamenti dell’attuale categoria di dispensazione C non saranno riclassificati da Swissmedic, il termine «categoria di dispensazione C» rimarrà nell’OPuM e sarà eliminato solo nel quadro di una futura revisione dell’ordinanza. Inoltre, ai fini dell’attuazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera c della LATer rivista (vedi cap. 1.2), ora in questo capoverso devono essere menzionati anche i medicamenti omologati a livello cantonale; diversamente si creerebbe una contraddizione con il nuovo articolo 17b OPuM.
Articolo 15 lettera c
Cfr. commento all’articolo 4 lettera c OPuM
Articolo 16 capoversi 2 e 4
Capoverso 2: questo capoverso è stato modificato solo dal punto di vista redazionale, dato che la pubblicità non deve presentare il medicamento bensì le sue proprietà ed è stato interpretato in questo modo anche nella prassi. In particolare, le esagerazioni non sono più oggettivamente pertinenti.
Capoverso 4: cfr. commenti all’articolo 5 capoverso 6 OPuM.
Articolo 17a Pubblicità con l’indicazione di medicamento omologato
La questione se anche la pubblicità dei medicamenti della categoria di dispensazione E debba recare l’indicazione obbligatoria o la rappresentazione grafica di medicamento omologato non è stata discussa nel quadro dell’attuazione della mozione Eder 13.3393 «Ammettere l’omologazione di Swissmedic come elemento della pubblicità», il cui intento è migliorare la distinzione tra medicamenti e altri prodotti (soprattutto dispositivi medici, ma anche integratori alimentari), dato che fondamentalmente i requisiti per l’omologazione come medicamento sono molto più severi. Per i medicamenti della categoria di dispensazione E, tuttavia, i requisiti richiesti sono ampiamente ridotti. Per determinati gruppi di prodotti (p. es. pastiglie contro la tosse), addirittura, non deve essere presentata alcuna documentazione e possono essere impiegati anche eccipienti utilizzati nell’industria alimentare. Per questa categoria di dispensazione, inoltre, non è necessaria alcuna avvertenza obbligatoria. L’indicazione dell’omologazione nella pubblicità può quindi essere considerata un inganno e per questo motivo non è consentita. In seguito all’attuazione della mozione Eder, in questo articolo occorre inserire una disposizione esplicita supplementare per i medicamenti della categoria di dispensazione E.
Articolo 17b Pubblicità per medicamenti omologati a livello cantonale
La LATer rivista stabilisce che i medicamenti omologati a livello cantonale devono essere caratterizzati come tali (art. 9 cpv. 2 lett. f LATer riv.). Ciò non basta tuttavia a tutelare sufficientemente i consumatori dall’inganno. Per garantire una tutela dall’inganno (art. 1 cpv. 2 lett. a LATer) e, indirettamente, una tutela della salute (art. 1 cpv. 1 LATer) sufficienti anche nel nuovo quadro legale, la pubblicità ora resa