Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine
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legge tali attività erano offerte ad esempio non solo da guide alpine (canyoning), ma anche da altre persone con adeguate conoscenze. Soprattutto in Vallese, contrariamente al resto della Svizzera, in particolare canyoning e river-rafting erano offerte non solo da imprese, ma anche da singoli. Tale dato di fatto non è stato considerato nella legge a causa della situazione particolare che ha portato alla sua nascita.
Con la revisione totale si corregge tale situazione. Ora in via di principio anche persone singole devono potere ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere i-l, se dispongono di un attestato professionale federale.
Per gli istruttori di canoismo e kajak è stata concepita una formazione che consente di ottenere un attestato professionale federale. La revisione dell’ordinanza sulle attività a rischio considera tale novità.
Anche in questo ambito la SEFRI può riconoscere come equivalenti certificati di capacità esteri.
Gli istruttori di discese in acque vive in formazione possono accompagnare clienti in attività in acque vive solo sotto la vigilanza e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per le attività di questo tipo, se necessario per la formazione.
Articolo 11
Con la certificazione si garantisce che le imprese hanno implementato per le rispettive attività un sistema di gestione della sicurezza che garantisce un adeguato livello di protezione durante lo svolgimento delle attività.
A norma dell’articolo 11 è possibile per le imprese offrire tutte le attività di cui all’articolo 4 capoverso 1. Per ciascuna di queste attività si deve assicurare con la certificazione che è garantita la sicurezza dei clienti.
Con un label (attualmente ad esempio quello di «Safety in adventures») si può dimostrare ai clienti che l’impresa dispone di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa determinati requisiti minimi.
Articoli 12–15
Al momento dell’emanazione dell’ordinanza sulle attività a rischio non esisteva un adeguato sistema di norme per la certificazione nel campo delle attività a rischio.
Con il sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures» era tuttavia disponibile una base adeguata per la certificazione, che poté essere riconosciuta dal DDPS. Nel frattempo la situazione è cambiata, e accanto al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures», pensato espressamente per il mercato svizzero, esistono ora anche norme ISO per la certificazione di attività avventurose e all’aria aperta. In larga misura tali norme ISO sono identiche al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures». Considerando che le attività a rischio si svolgono in tutto il mondo secondo le stesse regole è giustificato prendere le norme ISO come base per la certificazione.