Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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durata. Anche questa notifica avviene online.17 Se una prestazione di servizi dura in tutto più di 90 giorni per anno civile deve essere richiesto un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri.

L’articolo 17 non si applica all’attraversamento temporaneo del territorio svizzero se l’attività inizia e termina all’estero.

Persone che non provengono da Stati UE/AELS (cosiddetti Stati terzi) per avviare un’attività lucrativa devono avere un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri. Il permesso deve essere richiesto presso le autorità cantonali competenti per il mercato del lavoro o l’immigrazione prima di iniziare l’attività. L’autorizzazione a esercitare una professione ai sensi della normativa sulle attività a rischio non sostituisce il permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri.

Articolo 18

Il capoverso 1 regola le competenze per la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione. Per i richiedenti che hanno il domicilio o la sede all’estero la norma prevede la competenza dell’autorità del Cantone in cui il richiedente intende svolgere principalmente la prevista attività (luogo dell’attività principale). Su una pagina web dell’UFSPO saranno elencate le istanze cantonali competenti.18

Se la domanda non viene presentata nella lingua ufficiale dell’autorità cantonale competente, questa può rinviarla al mittente per porvi rimedio.

I Cantoni sono liberi di formare concordati intercantonali per la concessione delle autorizzazioni.

Capoverso 2: la documentazione necessaria per la presentazione della domanda è diversa a seconda che si tratti di una persona fisica o giuridica o di una ditta individuale, di offerenti svizzeri o stranieri e dell’attività in questione. Nell’allegato 1 all’ordinanza sulle attività a rischio sono riportate tutte le indicazioni necessarie.

Il capoverso 3 pone una base legale a livello federale per la creazione di formulari cantonali. La presentazione della domanda sull’apposito modulo può pertanto essere considerata dal Cantone come presupposto per il rilascio dell’autorizzazione, ma allo scopo è comunque necessaria una specifica norma in un atto legislativo cantonale.

I capoversi 4 e 5 stabiliscono scadenze obbligate per il trattamento della domanda. Da un lato l’autorità cantonale competente deve procedere all’esame preliminare della stessa entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, per chiudere la pratica entro ulteriori 10 giorni dalla presentazione della documentazione completa (la mancata osservanza dei termini può avere conseguenze legali). Dall’altro lato se la documentazione inviata è lacunosa o incompleta l’autorità la rinvia al mittente con un termine per rimediare. Se il richiedente non invia la domanda completata o la documentazione richiesta entro tale scadenza, l’autorità cantonale elabora una decisione negativa motivata per iscritto e la comunica al richiedente. Non è necessario regolare con quanto anticipo rispetto al previsto inizio dell’attività si debba presentare la richiesta: se la domanda è completa di tutta la documentazione del caso, il richiedente può essere certo che la decisione dell’autorità gli verrà comunicata al massimo entro un mese. In alcuni Cantoni è possibile richiedere l’autorizzazione presso gli sportelli

17 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

18 www.baspo.admin.ch Documentazione > Basi legali > Attività a rischio