Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/28: Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (ordinanza sulle attività a rischio) · 22 pagine

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Per tutti gli emolumenti sono stati fissati dei massimi. I Cantoni devono poter mantenere la più ampia autonomia per fissarne l’importo concreto.

Per il rilascio e ora anche per il rinnovo dell’autorizzazione è previsto un emolumento di massimo 100 franchi. La cosa è giustificata in quanto il rinnovo di un’autorizzazione comporta per l’autorità di attuazione un impiego di tempo pari a quello richiesto per la concessione della prima autorizzazione. Gli emolumenti per il rinnovo di un’autorizzazione ammontano a massimo 200 franchi.

Articolo 24

Tutti i titolari di un’autorizzazione sono tenuti ai sensi dell’articolo 13 della legge a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale che offra una copertura adeguata alla natura e all’ampiezza dei rischi legati all’attività esercitata, o a fornire garanzie finanziarie equivalenti. L’assicurazione di responsabilità civile d’impresa è considerata equivalente a un’assicurazione di responsabilità civile professionale individuale.

In applicazione dell’articolo 13 capoverso 2 della legge sulle attività a rischio, il capoverso 1 fissa a 5 milioni di franchi all’anno l’importo minimo della somma assicurata. L’ammontare della copertura assicurativa era stato quantificato a grandi linee fra 5 e 10 milioni di franchi già nei lavori preliminari per la legge.25 L’ammontare della

somma assicurata obbligatoria è stato fissato al minimo di quanto indicato dal Parlamento perché altrimenti per determinate attività sarebbe stato difficile trovare un assicuratore disposto ad offrire un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

I capoversi 2 e 3 riprendono l’art 7, cpv. 2 e 3 della OLCCG.26 Questo disciplinamento ha dato buoni risultati.

La società di assicurazione o la banca non devono necessariamente avere la sede in Svizzera, per cui è possibile stipulare una polizza di responsabilità civile professionale o un’altra garanzia con un’impresa straniera.

La stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile deve essere prevista come requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione. La prassi attuale di singoli Cantoni che pretendono dai richiedenti la prova di un’assicurazione di responsabilità civile può essere mantenuta, anche se in principio nel caso di concessione della prima autorizzazione non sarebbe obbligatorio provare di avere una tale assicurazione. Il Cantone però, a partire dal momento in cui è stata concessa l’autorizzazione, può controllare se ci sia una corrispondente assicurazione di responsabilità civile.

Per il rinnovo dell’autorizzazione la prova di un’assicurazione di responsabilità civile deve essere considerata come presupposto per la concessione dell’autorizzazione (cfr. art. 19 dell’ordinanza sulle attività a rischio).

Sussiste la possibilità che gli offerenti di attività a rischio si facciano assicurare tramite la polizza di responsabilità civile dell’impresa per la quale lavorano. È il caso ad esempio del maestro di sci coperto dall’assicurazione di responsabilità civile della scuola per cui lavora. Questo maestro pertanto non deve avere una sua assicura-

25 Cfr. Rapporto della commissione, FF 2009 5215, p. 5240

26 Ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC; RS 221.214.11)